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AVIS

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > AVIS

Ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996, il trattamento dei dati sensibili da parte di privati o di enti pubblici economici può avvenire soltanto con il consenso scritto e l´autorizzazione del Garante (art. 22, comma 1), mentre qualora ad effettuare detto trattamento siano dei soggetti pubblici è sufficiente l´esistenza di una puntuale disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3); ne consegue che l´A.V.I.S., quale soggetto privato, ai fini del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute rilevabili dalle schede relative ai donatori di sangue, è tenuta ad acquisire - previa informativa ai sensi dell´art. 10 della legge - il consenso scritto di ciascun interessato e la preventiva autorizzazione del Garante, peraltro già rilasciata con apposito provvedimento generale.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 22 [doc. web n. 30847]