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Attività sportiva agonistica

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Attività sportiva agonistica

I dati personali relativi a fenomeni di doping nello svolgimento dell´attività sportiva possono assumere la natura di dati sensibili - pur non essendo espressamente considerati tali dall´art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996 - quando il loro trattamento comprenda o faccia emergere informazioni riguardanti, sotto qualunque profilo, lo stato di salute degli interessati.

  • Garante 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035]


Benché la legge n. 675/1996 e le autorizzazioni del Garante vietino la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato (con l´eccezione rappresentata dalla fattispecie contenuta nell´art. 24, comma 4 della legge), tuttavia l´interessato conserva il diritto di rendere pubbliche o meno, anche per interposta persona, le proprie condizioni di salute. Pertanto, considerata la tendenza invalsa a rendere note talune circostanze relative alla forma degli atleti impegnati nelle attività agonistiche, le società sportive, oltre ad acquisire il consenso degli atleti a trattare i dati relativi al loro stato di salute, possono ottenere, a parte, la "delega" a rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l´interesse pubblico sotteso alle attività stesse, da individuarsi una tantum ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni.

  • Garante 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035]


Il giudizio di idoneità all´esercizio dell´attività sportiva agonistica, in quanto dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali "comuni". Al contrario, il referto di inidoneità all´esercizio dell´attività sportiva agonistica, che presuppone nell´interessato la presenza di patologie o, comunque, la necessità di evitare potenziali rischi indotti dalla pratica agonistica, assume invece la connotazione di "dato sensibile", ai sensi dell´art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 111 [doc. web n. 41878]