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Accoglimento del ricorso e compensazione delle spese

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Accoglimento del ricorso e compensazione delle spese

Il Garante può disporre la compensazione delle spese del procedimento di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 qualora, pur accogliendo il ricorso dell´interessato avente ad oggetto la richiesta di accesso ai dati personali, rilevi l´avvenuto erroneo richiamo di normative diverse dalla legge n. 675/1996 (in particolare della legge n. 241/1990), suscettibile di ingenerare nel titolare del trattamento equivoci sull´effettivo contenuto dell´istanza.

  • Garante 11 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 60 [doc. web n. 40165]
  • Garante 24 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 57 [doc. web n. 41015]
  • Garante 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 42 [doc. web n. 41949]


Il Garante, pur accogliendo il ricorso dell´interessato, ove ravvisi giusti motivi legati alla particolarità del caso esaminato, ha il potere discrezionale di disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del procedimento.

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 21 [doc. web n. 1064880]


In caso di parziale accoglimento del ricorso, il Garante, ravvisando giusti motivi, può disporre la parziale compensazione delle spese del procedimento (nella specie, il parziale accoglimento è stato determinato dall´incompleto riscontro del titolare alle richieste dell´interessato).

  • Garante 15 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 43 [doc. web n. 1064812]


Ove ne ravvisi le ragioni, il Garante può disporre la compensazione totale delle spese del procedimento anche in caso di accoglimento (nella specie, parziale) del ricorso.

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 7 [doc. web n. 1064408]


Il solo parziale accoglimento del ricorso proposto al Garante comporta, di regola, la compensazione parziale delle spese del procedimento, la cui residua parte viene posta a carico del resistente.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 33 [doc. web n. 1065573]


Qualora la vicenda esaminata presenti caratteristiche particolari il Garante può disporre la compensazione, anche parziale, delle spese del procedimento anche nel caso in cui accolga integralmente il ricorso (nella specie il titolare del trattamento ha, seppure in parte, risposto alle richieste dell´interessato in maniera ritenuta, però, insoddisfacente dal Garante).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 20 [doc. web n. 1065819]


Il parziale accoglimento del ricorso può comportare la compensazione parziale delle spese del procedimento.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 62 [doc. web n. 1066224]