Mancata autenticazione della sottoscrizione in calce alla procura speciale
Mancata autenticazione della sottoscrizione in calce alla procura speciale
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TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancata autenticazione della sottoscrizione in calce alla procura speciale
È inammissibile il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996 presentato a mezzo di procuratore speciale (nel caso di specie il segretario di un sindacato) qualora la procura a questi conferita, seppur ritualmente allegata al ricorso, non rechi la sottoscrizione autenticata dell´interessato conferente.
- Garante 23 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 45 [doc. web n. 40101]
La sottoscrizione da parte dell´interessato, o del suo procuratore speciale, apposta in calce al ricorso al Garante deve essere autenticata, pena l´inammissibilità del ricorso stesso. Tale autenticazione non è richiesta solo nel caso in cui la sottoscrizione sia apposta presso l´Ufficio ovvero da un procuratore speciale iscritto all´albo degli avvocati, dotato di procura conferitagli ai sensi dell´art. 83 del codice di procedura civile (fattispecie relativa ad un ricorso recante in calce la sottoscrizione apposta da un procuratore iscritto nel registro speciale dei laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica legale).
- Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 88 [doc. web n. 1065876]