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Mancata autenticazione della sottoscrizione in calce alla procura speciale

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancata autenticazione della sottoscrizione in calce alla procura speciale

È inammissibile il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996 presentato a mezzo di procuratore speciale (nel caso di specie il segretario di un sindacato) qualora la procura a questi conferita, seppur ritualmente allegata al ricorso, non rechi la sottoscrizione autenticata dell´interessato conferente.

  • Garante 23 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 45 [doc. web n. 40101]


La sottoscrizione da parte dell´interessato, o del suo procuratore speciale, apposta in calce al ricorso al Garante deve essere autenticata, pena l´inammissibilità del ricorso stesso. Tale autenticazione non è richiesta solo nel caso in cui la sottoscrizione sia apposta presso l´Ufficio ovvero da un procuratore speciale iscritto all´albo degli avvocati, dotato di procura conferitagli ai sensi dell´art. 83 del codice di procedura civile (fattispecie relativa ad un ricorso recante in calce la sottoscrizione apposta da un procuratore iscritto nel registro speciale dei laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica legale).

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 88 [doc. web n. 1065876]