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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Profili generali

In caso di offerta, da parte di un provider, di un accesso gratuito ad Internet, l´interessato ha la facoltà di acconsentire a servizi che subordinino il suo accesso alla cessione di dati identificativi o attinenti a gusti, preferenze ed interessi, sempre che ciò avvenga in conformità alle leggi, soprattutto in riferimento al rilascio di un consenso effettivamente libero, specifico ed informato ed al concreto rispetto del principio di correttezza del trattamento; a tal fine, occorre che l´interessato riceva previamente tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, non solo di quelli forniti direttamente, ma anche di quelli che vengano acquisiti successivamente (nel caso di specie, a seguito di un monitoraggio delle attività svolte dall´utente via Internet).

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 52 [doc. web n. 30911]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante, ove una società di telefonia mobile fornisca completo riscontro all´istanza con cui l´interessato chieda di conoscere i dati che lo riguardano da essa detenuti, con particolare riferimento ad alcune utenze asseritamente attivate a sua insaputa e a suo nome.

  • Garante 4 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 29 [doc. web n. 1064548]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante, ove un ente gestore di servizi telefonici fissi fornisca completo riscontro all´istanza con cui l´interessato chieda di conoscere i dati che lo riguardano da esso detenuti e le connesse modalità e finalità del trattamento.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 41 [doc. web n. 1065613]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante, ove la società titolare del trattamento, mittente di una comunicazione elettronica non richiesta di natura promozionale, fornisca completo riscontro – in particolare provvedendo a cancellare l´indirizzo utilizzato – all´istanza con cui il destinatario della missiva si sia opposto al trattamento del suo indirizzo e-mail.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 39 [doc. web n. 1065603]