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Fondazioni bancarie: regolamento di bilancio - 20 marzo 2008 [1502866]

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[doc. web n. 1502866]

Fondazioni bancarie: regolamento di bilancio - 20 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero dell´economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M. recante il regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie, che intende disciplinare la redazione e le forme di pubblicità del bilancio e della relativa relazione, per rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell´attività svolta dalle fondazioni (art. 9, comma 5, lett. a), d.lg. n. 153/1999).

In questo quadro, lo schema prevede anche che la nota integrativa del bilancio debba indicare, tra l´altro, "l´ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti a ciascun membro degli organi statutari" (art. 16, comma 1, lett. p), dello schema). Si dispone, inoltre, che in tale nota la fondazione bancaria possa fornire ulteriori informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi del decreto medesimo (art. 16, comma 2, dello schema).

Lo schema di decreto prevede, poi, che una copia del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, sia resa disponibile a chiunque voglia visionarla o estrarne copia, mediante deposito presso la sede della fondazione o attraverso siti Internet non soggetti a restrizioni di accesso (artt. 3, comma 2, e 22 dello schema).

OSSERVA

Mentre sulle altre disposizioni dello schema il Garante non ha rilievi da formulare per quanto di competenza, va soffermata l´attenzione sulle prescrizioni dello schema che riguardano la divulgazione dei dati relativi all´ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti a ciascun membro degli organi statutari e di eventuali altre informazioni, da indicare nella predetta nota integrativa (artt. 16, commi 1, lett. p e 2, e 22 dello schema).

Su questo specifico aspetto è, peraltro, pervenuta una segnalazione da parte dell´Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri) in merito alla compatibilità di tali previsioni con la disciplina civilistica in materia di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio delle società per azioni (artt. 2421-2435 c.c.).

La questione di fondo che si pone in tale problematica è se la norma del codice civile che disciplina il contenuto della nota integrativa -in base alla quale i predetti compensi dovrebbero essere indicati solo "cumulativamente"- vincoli il contenuto dell´emanando regolamento e in che misura. Ciò, in quanto il regolamento stesso prevede per la predetta nota integrativa un diverso contenuto, mentre le norme primarie assoggettano le fondazioni bancarie alle norme del codice civile, sia pure "in quanto applicabili" (art. 2427, primo comma, n. 16, c.c.; art. 9, commi 2 e 5, d. lg. n. 153/1999; art. 5, comma 1, lett. e), d.l. n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 112/2002).

La soluzione a tale problematica (anche in relazione al potere regolamentare di integrare la normativa civilistica sul punto) implica una valutazione complessa e sistematica che deve tenere necessariamente conto dell´intero quadro ordinamentale di riferimento. Tale valutazione non può che essere affidata, in primo luogo, all´amministrazione richiedente, che dovrà operare la relativa scelta attraverso ponderate e motivate determinazioni, fondate su un´ampia istruttoria, tale da esaminare compiutamente l´effettivo ambito di applicabilità della disciplina codicistica in tema di tenuta e redazione dei libri e delle scritture contabili.

Di tale valutazione e della relativa istruttoria non vi è espressa traccia nella documentazione sottoposta al Garante per il parere.

Questa Autorità, pur prendendo atto della ritenuta sussistenza di una sfera di discrezionalità dell´amministrazione richiedente nell´effettuare alcune scelte in materia (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 6379/07), invita l´amministrazione stessa a tenere conto delle predette considerazioni e a dare ogni opportuna evidenza alle determinazioni adottate sul punto, rilevanti anche per la protezione dei dati personali.

Sul tema ora affrontato occorre, peraltro, rilevare che viene in considerazione anche il bilanciamento fra trasparenza e tutela della riservatezza. In merito, il Garante ha evidenziato in più occasioni che la normativa in materia di protezione dei dati personali non rappresenta un ostacolo alla circolazione delle informazioni, sempreché la scelta normativa si dimostri ponderata e ragionevole e si traduca in una disciplina conforme ai princìpi di finalità, necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati (cfr. decisione del 18 novembre 1998).

In particolare, ove la norma in esame intenda riferirsi a informazioni di carattere personale, la loro divulgazione realizzerebbe una diffusione di dati non sensibili da parte di una persona giuridica privata, qual è la fondazione bancaria, in linea di principio non incompatibile con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, in presenza del consenso dell´interessato o di altri presupposti equipollenti, fra i quali rientra anche l´adempimento di un obbligo disposto da una norma regolamentare (art. 2, comma 1, d.lg. n. 153/1999; Corte Cost., nn. 300 e 301/2003; artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, lett. a), del Codice; Corte di giustizia Comunità europee, 20 maggio 2003, causa C-465/2000).

In questo quadro, si ravvisa l´esigenza che l´amministrazione richiedente, nel precisare la norma in esame, espliciti la propria scelta circa l´indicazione o meno, nella nota integrativa, dei nominativi degli interessati (art. 16, comma 1, lett. p dello schema). In proposito, qualora all´esito della necessaria valutazione l´amministrazione ritenga possibile una disciplina regolamentare del contenuto e della pubblicità della nota integrativa, tale disposizione dovrà essere quindi perfezionata chiarendo, appunto, univocamente se debbano o non debbano essere indicati specificamente anche i nominativi degli interessati e, altresì, se l´ammontare dei compensi si riferisca alle somme effettivamente percepite oppure solo a quelle astrattamente previste (art. 16, comma 1, lett. p, dello schema).

Lo schema, inoltre, consente alle fondazioni di inserire informazioni integrative nel documento contabile, senza però chiarire se si tratti di dati personali (art. 16, comma 2, dello schema). Anche in questo caso, all´esito di una valutazione positiva dell´amministrazione nel senso appena indicato, la norma dovrà essere perfezionata indicando, eventualmente, le tipologie di dati personali oggetto di trattamento e diffusione, nel rispetto dei principi di finalità, necessità, e proporzionalità nel trattamento dei dati (artt. 3 e 11 del Codice).

Infine, si evidenzia la necessità di valutare adeguatamente il ricorso alla pubblicazione del bilancio –e della relativa nota integrativa- sui siti Internet delle fondazioni, in relazione al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali e alla normativa sulla pubblicazione del bilancio (art. 2435 c.c.; art. 29, comma 1, l. 266/1997; art. 22 dello schema).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di d.P.C.M. recante il regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie, a condizione che, operata una valutazione sistematica della questione di fondo della problematica nei termini di cui al punto 1, qualora l´amministrazione richiedente ritenga possibile una disciplina regolamentare del contenuto e della pubblicità della nota integrativa di bilancio delle fondazioni bancarie, le pertinenti norme siano redatte in modo chiaro e sufficientemente preciso, con particolare riguardo alla specificazione se debbano o meno essere indicati i nominativi e l´ammontare dei compensi percepiti da ciascuno o astrattamente previsti, nel rispetto dei principi di finalità, necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati (punto 2).

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli