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Servizi di visualizzazione di siti web

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Servizi di visualizzazione di siti web

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con il quale, nell´ambito di un contratto avente ad oggetto un servizio di visualizzazione di siti web in Internet, retribuito secondo il c.d. sistema "pay per visit", il committente si opponga al trattamento dei suoi dati personali e chieda l´oscuramento della pagina web a lui riferibile e il titolare del servizio riscontri la richiesta assicurando, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di aver rimosso dal proprio server la pagina web contenente i dati dei quali si reclama il carattere pregiudizievole (nel caso di specie l´interessato si era opposto all´inserimento nella pagina web a lui riferita, ed oggetto del contratto, di indicazioni relative ad una sospensione del servizio di visualizzazione in conseguenza dell´ asserito mancato pagamento di una fattura).

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1075402]