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9. Propaganda politica ed elettorale.Relazione 2006 - Parte II - L'attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007 [1424104]

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[doc. web n. 1424104]

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Relazione 2006 - Parte II - L´attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007

 

9. Propaganda politica ed elettorale

Il corretto trattamento dei dati personali a fini di propaganda elettorale continua a costituire motivo di interpello al Garante da parte di numerosi cittadini, nonostante la periodica adozione –in prossimità delle diverse consultazioni elettorali– di provvedimenti generali in materia di comunicazioni e di propaganda politica con i quali sono state chiarite più volte le modalità per utilizzare lecitamente dati personali (cd. "decalogo elettorale": cfr., da ultimo, Provv. 7 settembre 2005 [doc. web n. 1165613], in G.U. 12 settembre 2005, n. 212; v. anche Relazione 2005, p. 65).

Nel 2006 l´Autorità si è pronunciata anche sul fenomeno del cd. "marketing politico" con un provvedimento adottato il 24 maggio 2006 [doc. web n. 1298743]. L´Autorità ha ribadito che senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via Sms o via e-mail. Il provvedimento è stato adottato all´esito dell´indagine compiuta sull´invio di Sms nel corso della campagna elettorale politica del 9 e 10 aprile 2006.


Marketing politico

Gli accertamenti sono stati svolti con la collaborazione del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato una forza politica nella sua qualità di committente, nonché le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi.

In diversi casi si è potuto accertare che gli stessi segnalanti avevano sottoscritto in precedenza un contratto on-line accettando espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. In tali ipotesi, l´Autorità non ha quindi ravvisato la sussistenza di fatti illeciti.

Tuttavia, alcune formule di informativa e di consenso, presenti sui siti Internet delle società mittenti, non sono apparse integralmente conformi alla disciplina vigente. Il Garante ha pertanto impartito alle predette società alcune prescrizioni che, da successivi accertamenti, sono risultate eseguite. L´Autorità ha, inoltre, sottolineato il ruolo e le responsabilità del committente che si avvalga di soggetti esterni per l´invio di note per posta, messaggi telefonici o e-mail.

Relativamente alla comunicazione inoltrata da un ministero i cui contenuti, a giudizio del segnalante, denotavano l´insussistenza di finalità istituzionali ad essa sottese e, viceversa, un sostanziale carattere di propaganda elettorale, l´Ufficio del Garante ha ricordato la difficoltà di tracciare con nettezza un confine tra comunicazione "istituzionale" (disciplinata dalla l. 7 giugno 2000, n. 150) e comunicazione "non istituzionale", la cui labilità può ingenerare incertezza nell´opinione pubblica. Già in passato il Garante aveva in proposito rappresentato l´esigenza di un chiarimento legislativo, al fine di precisare l´ambito delle comunicazioni previste dalla citata l. n. 150/2000 e dei soggetti competenti per valutare il loro carattere istituzionale (Nota 8 giugno 2006).


I limiti
della comunica-zione istituzionale

Considerazioni in parte analoghe sono state formulate in riferimento alla vicenda segnalata da una cittadina la quale lamentava la ricezione, da un lato, di messaggi di propaganda elettorale da parte di candidati alle elezioni regionali del 2005 e, dall´altro, di una nota inviata da un´amministrazione comunale sui servizi specificatamente dedicati alla terza età.

Con riferimento al primo aspetto, sono stati richiamati i principi stabiliti nel "decalogo elettorale" per poter utilizzare lecitamente dati personali a fini di propa- Propaganda opaganda politica ed elettorale ganda elettorale senza richiedere preventivamente un consenso specifico agli interessati (art. 23 del Codice). In particolare, si è fatto riferimento, tra le varie ipotesi, ai casi in cui i dati siano estratti da fonti "pubbliche" o siano conoscibili da chiunque senza limitazioni, ovvero si utilizzino registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico e resi liberamente accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento (Nota 4 gennaio 2007).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si è evidenziato che i soggetti pubblici possono raccogliere e trattare dati personali contenuti negli elenchi anagrafici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento (artt. 18 e 19 del Codice; art. 34, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ivi compresa la disciplina in materia di comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice).

Proseguono gli accertamenti in ordine ad attività di propaganda elettorale effettuate in prossimità delle consultazioni elettorali regionali del 2005, che sono state contestate da alcuni dipendenti di una provincia e di un´azienda di servizi pubblici. Poiché dagli accertamenti ispettivi effettuati non è stato possibile ricostruire un quadro completo dei fatti, si è reso necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione (Note 23 agosto 2006 e 21 settembre 2006).


Altre attività
di propaganda elettorale