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Chiamate promozionali e servizi telefonici non richiesti (Tele 2) - 30 maggio 2007 [1412610]

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[doc. web n. 1412610]

Chiamate promozionali e servizi telefonici non richiesti (Tele 2) - 30 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´ingente numero di segnalazioni pervenute a questa Autorità con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate, nonché l´attivazione non richiesta del servizio di preselezione automatica da parte di Tele2 Italia s.r.l.;

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori e, in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all´informativa;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l´Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l´utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali consente l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo alle modalità di contatto degli interessati, di alcune categorie di dati e, in particolare di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (provv. del 15 luglio 2004); di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (provv. del 14 luglio 2005); di quelli presenti in banche dati costituite dal titolare anche tramite l´estrazione di dati da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005 nella sola ipotesi in cui il medesimo titolare abbia fornito prima di tale data l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il provvedimento del 16 febbraio 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1242592), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 marzo 2006, n. 54, con il quale l´Autorità ha prescritto ai titolari del trattamento, nell´ambito dei servizi telefonici non richiesti, le misure necessarie per rendere i trattamenti di dati personali conformi alla normativa vigente;

VISTA la documentazione preliminare acquisita in atti a seguito dell´avvio di accertamenti volti a verificare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con riguardo ai trattamenti effettuati per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale tramite chiamate telefoniche effettuate da strutture interne o esterne al titolare del trattamento;

VISTA la richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità a Tele2 Italia s.r.l. il 21 dicembre 2006 anche con riferimento alle funzioni e alle attività svolte da singoli call center;

VISTA la nota di riscontro della società del 19 gennaio 2007;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti dall´Autorità e svolti in data 2 aprile 2007 presso due dei call center indicati da Tele2 Italia s.r.l. (Transcom Worldwide S.p.A. e Visiant Contact Centre Italia s.r.l.), al fine di verificare la liceità e la correttezza dei predetti trattamenti;

CONSIDERATO che, in base agli elementi acquisiti, allo stato degli atti, Transcom Worldwide S.p.A. risulta essere contitolare del trattamento insieme a Tele2 Italia s.r.l. e che svolge per conto di quest´ultima attività di customer care (inbound) e promozionale (outbound) attraverso le sue cinque sedi dislocate sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita in sede ispettiva, risulta che Visiant Contact Centre s.r.l. opera in qualità di responsabile del trattamento e che, allo stato, effettua attività di outbound solo nei confronti del "parco clienti" di Tele2 Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che le singole persone fisiche addette ai call center di Transcom Worldwide S.p.A. e di Visiant Contact Centre s.r.l. trattano i dati personali necessari per effettuare chiamate telefoniche nella qualità di incaricati del trattamento;

RILEVATO che non risulta che venga fornita tempestivamente e in modo idoneo, da parte degli incaricati di Transcom Worldwide S.p.A. e all´atto della chiamata diretta ai potenziali nuovi clienti, una completa informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che Transcom Worldwide S.p.A. ha dichiarato in sede ispettiva che gli incaricati del trattamento non indicano durante le chiamate l´origine dei dati, come prescritto dal Garante con il menzionato provvedimento del 16 febbraio 2006, a prescindere da eventuali richieste specifiche formulate in tal senso dai relativi destinatari;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita nel corso di entrambi gli accertamenti ispettivi, risulta che i dati personali utilizzati per effettuare le chiamate sono forniti in formato elettronico da Tele2 Italia s.r.l.;

VISTI i numerosi riscontri recentemente pervenuti a seguito di richieste di informazioni dell´Autorità sulla base di segnalazioni, tese a conoscere l´origine dei numeri telefonici per attività di carattere promozionale, pubblicitaria o commerciale, dai quali è emerso che viene utilizzata una banca dati "ubicata presso Cemit Interactive Media S.p.A., via Toscana 9, San Mauro Torinese (To), e costituita sotto il vigore della precedente normativa in materia di utilizzo dei dati estratti dai pubblici elenchi telefonici", ma che non risulta allo stato comprovato che sia stata resa agli interessati un´idonea informativa preventiva all´atto della registrazione dei dati, come previsto dall´art. 13 del Codice;

RILEVATO che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali consente l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo alle modalità di contatto degli interessati, di alcune categorie di dati e, in particolare di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (provv. del 15 luglio 2004); di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (provv. del 14 luglio 2005); di quelli presenti in banche dati costituite dal titolare anche tramite l´estrazione di dati da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005 nella sola ipotesi in cui il medesimo titolare abbia fornito prima di tale data l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che il trattamento di dati personali, che non risulta svolto in modo lecito, ha carattere sistematico;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

RISERVATA ogni determinazione in merito all´eventuale divieto o blocco del trattamento illecito o non corretto dei dati, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice ha il compito di prescrivere al titolare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO, anche in ragione delle procedure tecniche da predisporre, di dover, allo stato, prescrivere al titolare del trattamento di adottare alcune misure necessarie entro il termine congruo di cui al seguente dispositivo;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a Tele2 Italia s.r.l., con sede legale in Milano, Via Cassanese, 210 e a Transcom Worldwide S.p.A., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi), Via Brescia, 28, quali contitolari del trattamento, di adottare al più presto e comunque, entro il termine del 10 settembre 2007, le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti per ciò che concerne, specificamente:

  1. la possibilità di effettuare chiamate di carattere pubblicitario, promozionale o commerciale utilizzando dati, allo stato registrati presso Cemit Interactive Media S.p.A., solo qualora risulti comprovato, per entrambi i predetti contitolari, l´idoneo e tempestivo adempimento, avvenuto all´atto della registrazione dei dati medesimi, all´obbligo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice relativamente all´utilizzo dei dati personali per la predetta finalità;
  2. la necessità di indicare con precisione l´origine dei dati, come già stabilito con il provvedimento del 16 febbraio 2006, già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso;

b) prescrive altresì ai predetti titolari, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice, di trasmettere al Garante entro la data del 5 luglio 2007 una copia della documentazione comprovante lo stato di adozione delle predette misure.

Roma, 30 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli