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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1399446]

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[doc. web n. 1399446]

Provvedimento del 16 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze datate 3 marzo 2005 e 23 marzo 2005 con le quali Ediifisa di Saja Martino & C. s.n.c. aveva chiesto a Banco di Sicilia S.p.a.– Agenzia 3 di Cefalù– di ottenere la comunicazione dei dati personali contenuti nei documenti relativi all´apertura di credito e al rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca, con particolare riferimento ai dati personali di cui agli estratti conto periodici;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 dicembre 2006 con il quale la società ricorrente, rappresentata e difesa dall´avv. Ottavio Brocato, ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota del 24 gennaio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul medesimo ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota del 22 gennaio 2007 con la quale l´istituto di credito resistente (anche in relazione all´ulteriore memoria inviata dal ricorrente il 21 gennaio 2007) ha affermato di "aver dato disposizione alle competenti strutture di rete del Banco di Sicilia di rinvenire e consegnare copia della documentazione contrattuale richiesta";

VISTA la nota del 14 febbraio 2007 con la quale la società ricorrente, pur prendendo atto delle iniziative già intraprese dal titolare del trattamento, ha comunicato di non aver ricevuto i dati personali richiesti ed ha pertanto insistito per l´accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTA la nota del 15 febbraio 2007 con la quale Banco di Sicilia S.p.a., nel comunicare che le ricerche effettuate non hanno "ancora avuto esito favorevole, sia in ragione del lungo tempo trascorso dalla data di estinzione del rapporto (10 novembre 1999), sia per il trasferimento presso altra struttura dell´archivio già in essere presso la filiale di Cefalù", ha chiesto un ulteriore termine per completare le attività di ricerca in corso;

VISTA l´ulteriore nota del 28 febbraio 2007 con la quale l´istituto resistente, nel comunicare le informazioni di cui agli estratti conto relativi al periodo 1997/1999, ha rappresentato che le attività di ricerca delle informazioni contenute nella documentazione contrattuale erano, a tale data, ancora in corso;

VISTA la nota del 6 marzo 2007 con la quale Banco di Sicilia S.p.a. ha infine dichiarato che, "malgrado le accurate ricerche effettuate presso l´archivio della filiale n. 5 del Banco (dove risultavano custoditi i documenti della filiale n. 3 dopo il trasferimento della stessa negli attuali locali), non è stata rinvenuta la documentazione contrattuale" richiesta e che hanno avuto il medesimo esito negativo anche i controlli effettuati "dalla Direzione contenzioso presso le proprie evidenze";

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali della ricorrente relativi ai menzionati rapporti bancari; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del d.lg. n. 385/1993 (testo unico in materia bancaria e creditizia);

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere altri dati personali oltre quelli messi già a disposizione della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banco di Sicilia S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399446
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso