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Provvedimento del 8 marzo 2007 [1396650]

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[doc. web n. 1396650]

[v. anche Provv.ti 8 marzo 2007 e 4 aprile 2007
nn. 1396612139663014016941401676]

Provvedimento del 8 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza spedita il 20 novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell´avv. Francesco Tassone) nei confronti di Telecom Italia Media S.p.A., in qualità di titolare della concessione per l´esercizio della radiodiffusione talevisiva per l´emittente "La 7", con la quale gli interessati, magistrati presso il tribunale di KW, hanno chiesto la trasmissione delle "registrazioni relative alle edizioni di TG3 [sic] delle ore 12:30 e 20:00 del giorno 10/11/2006; 12:30 e 20:00 del giorno 11/11/2006", specificando che le stesse avrebbero potuto essere "trasmesse su qualsivoglia supporto, magnetico o digitale" e che le relative spese sarebbero state a loro carico; 

VISTO il ricorso presentato il 12 gennaio 2007 nei confronti di Telecom Italia Media S.p.A. con il quale XY e XZ (rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Tassone e Antonio Scuticchio), non avendo ricevuto riscontro e sostenendo che nelle edizioni del "Tg La7" andate in onda il 10 e 11 novembre 2006 siano stati trattati dati che li riguardano in relazione ad una vicenda giudiziaria che ha visto implicata anche una loro collega, hanno chiesto la conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anche a prescindere dal tacito rifiuto (…) opposto da La 7 alla richiesta (…) di cui all´art. 8 del d. lg. n. 196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima ai sensi e per gli effetti dell´art. 147, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 196/2003"; ciò, tenuto conto che le emittenti televisive e radiofoniche hanno l´obbligo di conservare i supporti contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi solo per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota anticipata via fax il 30 gennaio 2007 con la quale la resistente ha ritenuto inidonea l´istanza avanzata dai ricorrenti prima del ricorso, dal momento che la stessa era volta genericamente a chiedere copia delle registrazioni delle edizioni del Tg La 7 del 10 e 11 novembre 2006, anziché ad accedere ai dati personali dei ricorrenti, fornendo, tuttavia, riscontro alle richieste formulate mediante invio di copia delle registrazioni delle suddette edizioni;

VISTA la memoria inviata via fax il 7 febbraio 2007 con la quale i ricorrenti, preso atto della comunicazione delle registrazioni, hanno insistito sulla richiesta relativa alle spese, rilevando che tale comunicazione è avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso, nonostante l´istanza preventivamente avanzata;

RILEVATO che l´istanza proposta dai ricorrenti il 20 novembre 2006 contiene una generica richiesta di ottenere le registrazioni delle edizioni del Tg La 7 "delle ore 12:30 e 20:00 del giorno 10/11/2006; 12:30 e 20:00 del giorno 11/11/2006" e non reca alcun riferimento né alla circostanza che tali registrazioni potessero contenere dati personali dei ricorrenti, né alla normativa in materia di protezione dei dati personali; rilevato che la stessa poteva, pertanto, non essere considerata alla stregua di un valido esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice, non recando alcuno dei necessari riferimenti che possono ritenersi idonei ad ingenerare nel destinatario della richiesta la consapevolezza di dover fornire un riscontro nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Codice;

RITENUTO tuttavia che, come richiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono comunque essere fatti valere con ricorso proposto in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste il pericolo che il decorso del termine previsto per l´interpello preventivo di cui all´art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, posto che, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevede che le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi (art. 20 l. 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") e che già alla data del 10 febbraio 2007 le citate registrazioni avrebbero potuto essere lecitamente distrutte, precludendosi così ai ricorrenti, per l´effetto, l´esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;

RITENUTO pertanto ammissibile ai sensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma1, lett. b), del Codice il ricorso proposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanze con esso fatte valere;

RILEVATO che nel corso del procedimento la resistente ha fornito agli interessati copia delle registrazioni richieste e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce di tale riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli