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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Associazioni, movimenti politici e partiti - Relazione 2002 - 20 maggio 2003

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Associazioni, movimenti politici e partiti - Relazione 2002

Associazioni, movimenti politici e partiti

26. Trattamento dei dati e realtà associative
All´inizio del 2002, il settore delle associazioni è stato interessato da alcune importanti novità sul piano normativo, di cui si è già dato anticipatamente conto anche nella Relazione 2001(p. 54).

Ci si riferisce alle modifiche normative introdotte dall´art. 8 del d.lg. n. 467/2001 -che ha novellato, in relazione al trattamento dei dati sensibili, l´art. 22 della legge n. 675/1996, da un lato introducendovi, ex novo, il comma 1-ter e, dall´altro, modificandone il comma 4- e che sono state oggetto di attenzione da parte del Garante in alcune delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili, ed in particolare nell´autorizzazione n. 3/2002.

Sulla base di tali novità, il trattamento di informazioni riguardanti l´adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria non è più soggetto alla specifica disciplina indicata in materia di dati sensibili (consenso scritto dell´interessato e all´autorizzazione del Garante).

È stata, inoltre, introdotta una semplificazione riguardo all´attività di associazioni, od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, i quali non devono più raccogliere necessariamente il consenso degli aderenti (o dei soggetti che, in relazione alle finalità statutarie perseguite, hanno contatti regolari con l´ente), per il trattamento dei loro dati sensibili, sempre che i dati non siano divulgati a terzi e l´associazione abbia adottato idonee misure per la tutela di tali dati (misure che, in sede di prima applicazione del d.lg. n. 467/2001, dovevano essere predisposte entro lo scorso 30 giugno).

Anche in questo caso, il d.lg. n. 467/2001 ha incoraggiato forme di maggiore responsabilizzazione dei soggetti che gestiscono i dati. Nel trattamento di eventuali dati sensibili di propri aderenti o sostenitori, gli enti no profit devono comunque rispettare le indicazioni fornite dal Garante con la citata autorizzazione generale n. 3/2002 circa i limiti e le modalità di trattamento, conservazione e comunicazione dei dati medesimi.

Tali aspetti sono stati confermati nelle risposte che l´Autorità ha fornito a diverse richieste di autorizzazione al trattamento di dati sensibili inviate da organismi associativi. In taluni casi, i richiedenti sono stati invitati a verificare se i trattamenti effettuati non rientrassero tra quelli già autorizzati dal Garante in via generale o, altrimenti, ad indicare le circostanze del tutto particolari o le situazioni eccezionali in base alle quali si sarebbe resa eventualmente necessaria un autorizzazione specifica.

Nell´ambito delle diverse iniziative dell´Autorità sul tema dei trattamenti di dati personali nell´ambito delle realtà associative sono da ricordare inoltre:

  • il parere reso ad un´arciconfraternita in merito alla possibilità di affiggere al proprio albo la notizia dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti. In tal caso è stato rilevato che, stante la natura privata dell´ente, il trattamento dei dati personali degli iscritti doveva avvenire nel rispetto degli artt. 10, 11 e 20 della legge n. 675/1996 e, quindi, previo consenso degli iscritti. Allo scopo è stato ribadito che è sufficiente una formula concisa ma puntuale, da riportarsi nel modulo di adesione, che autorizzi l´arciconfraternita al trattamento dei dati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, sempre che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali degli iscritti siano previste nello stesso statuto e che lo stesso sia stato previamente portato a conoscenza degli interessati. Con un consenso espresso nei termini sopra descritti può essere autorizzata anche l´eventuale pubblicazione sull´albo dell´ente. Ovviamente, nel caso in cui i dati soggetti a pubblicazione avessero riguardato anche informazioni di natura sensibile, fatto salvo il divieto di diffusione di dati sulla salute, occorre rispettare quanto previsto dall´autorizzazione generale del Garante n. 3 del 2002 (13 gennaio 2003);
  • i diversi interventi seguiti alle segnalazioni inviate da parte di un gruppo cittadini disabili, i quali hanno lamentato di essere stati contattati dal segretario locale dell´AISTOM, una delle associazioni che riunisce i pazienti stomizzati, con l´invito a scrivere all´associazione stessa al fine di richiedere un´assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, utilizzando così dati personali per fini non previsti dallo statuto;
  • decisione, nell´ambito di un ricorso, con la quale, a fronte di richieste rivolte nei confronti dell´Associazione italiana per la ricerca sul cancro da una persona destinataria di una pubblicazione promozionale relativa ad una manifestazione promossa dall´Associazione medesima, l´Autorità, preso atto delle attestazioni dell´associazione di non detenere dati relativi alla persona interessata nell´archivio soci, ha dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 (Provv. 24 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 31).

 

27. Confessioni religiose
Continuano a pervenire numerose segnalazioni di cittadini che, mutando il proprio orientamento religioso, hanno chiesto di modificare i dati personali contenuti nei registri dei battezzati e conservati presso gli archivi parrocchiali, motivando tale esigenza con le proprie convinzioni ateistiche.

Il Garante, già in passato (cfr. Provv. 19 settembre 1999, in Bollettino n. 9, p. 54), aveva evidenziato l´impossibilità di cancellare il nominativo dal registro dei battezzati, essendo l´annotazione relativa ad un fatto realmente avvenuto e in ragione del fatto che la cancellazione ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 può essere richiesta solo quando i dati sono trattati in violazione di legge oppure quando la loro conservazione non è necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e utilizzati. Nella medesima occasione l´Autorità aveva però precisato che l´interessato può però chiedere l´aggiornamento, la rettificazione ed eventualmente l´integrazione nell´ipotesi in cui si tratti di dati inesatti o incompleti; questa soluzione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, sez. ci n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

Tali orientamenti sono stati ribaditi in occasione di alcune istanze esaminate nel corso del 2002, nell´ambito di decisioni riguardanti taluni ricorsi.

In due casi analoghi l´interessato aveva presentato ricorso all´Autorità dopo aver richiesto senza esito, alla parrocchia dove era stato battezzato, l´annotazione, accanto al proprio nome, di una postilla che specificasse la volontà di non voler essere più considerato membro della chiesa cattolica.

Il Garante ha ritenuto legittima "in entrambi i casi" l´aspirazione del ricorrente a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle attuali convinzioni religiose: si trattava, infatti, di un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa, che può essere soddisfatta attraverso una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi.

Con la decisione sui ricorsi il Garante ha quindi invitato i parroci ad aggiornare il registro dei battezzati nel senso richiesto (Provv. 18 luglio e 30 settembre 2002).

In un´analoga vicenda il Garante ha parimenti accolto il ricorso dell´interessato ed ha ordinato al parroco -che non aveva provveduto ritenendo di non essere autorizzato dalla normativa canonica- di apporre l´annotazione sul registro parrocchiale dei battesimi (Provv. 10 ottobre 2002).

Infine, in un altro caso, riconoscendo il diritto dell´interessato a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, (mediante annotazione a margine del dato da rettificarsi ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo), il Garante ha precisato che la sola, eventuale conservazione dell´istanza presentata dal ricorrente in allegato al registro dei battesimi non è sufficiente a far risultare in modo in equivoco e permanente, dal registro stesso, la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica (Provv. 19 marzo 2003).

 

28. Condomini e multiproprietà
Diversi profili di protezione dei dati personali in ambito condominiale, approfonditi nel corso degli anni precedenti, sono stati ripresi nel corso dell´anno per rispondere al sempre rilevante numero di segnalazioni e quesiti pervenuti all´Autorità, che confermano la diffusa sensibilità dei cittadini circa i temi della tutela della riservatezza nella sfera condominiale.

Tra i filoni tematici che hanno visto maggiormente impegnato il Garante, si segnala, anzitutto, quello concernente la divulgazione dei dati personali all´interno del condominio, in relazione al quale l´Autorità ha nuovamente ribadito i limiti e le cautele da adottare nel mettere a disposizione dei condomini le reciproche informazioni di carattere personale, e segnatamente, i nominativi e i dati contenuti in bilanci e prospetti contabili.

Analogamente, sono stati posti numerosi quesiti tanto dagli interessati, quanto da amministratori di condominio, sul tema della diffusione di dati personali riguardanti eventuali situazioni di morosità di singoli condomini, allo scopo di appurare se le modalità di volta in volta in concreto utilizzate, in quanto potenzialmente idonee a rendere tali informazioni accessibili ad un numero indeterminato di soggetti esterni al condomino, fossero compatibili, ed in quali limiti, con le disposizioni contenute nella legge n. 675/1996. Su tale argomento, l´Autorità ha confermato la posizione già assunta nei provvedimenti e nelle decisioni adottate nel corso degli anni precedenti.

Altre richieste di parere o chiarimenti pervenute all´Autorità, hanno messo in luce interessanti profili tematici scaturenti dall´applicazione della legge n. 675/1996 in ambito condominiale, consentendo un approfondimento ulteriore di questioni già parzialmente esaminate negli scorsi anni.

Si segnala, al riguardo, un parere rilasciato all´inizio del 2003, con il quale l´Ufficio del Garante ha ritenuto ammissibile, per il condomino, la conoscenza dei dati disponibili presso l´amministratore relativi agli indirizzi degli altri condomini, considerati, alla stessa stregua dei nominativi, elementi essenziali per la regolare convocazione delle assemblee e per la comunicazione dei relativi avvisi, anche tenuto conto che si tratta di informazioni desumibili dai documenti o dagli atti notarili eventualmente esibiti dagli interessati o, comunque, acquisiti dal condominio.

Inoltre, ad integrazione di quanto già sostenuto in precedenti decisioni dell´Autorità in materia di divulgazione degli estremi identificativi delle utenze telefoniche, si è precisato che l´amministratore può comunicare il numero di telefono di un condomino, ad altro condomino che lo richieda, oltre che previa acquisizione del consenso dell´interessato, anche quando tale possibilità sia prevista nel regolamento condominiale, oppure nei casi particolari di necessità ed urgenza (es. per prevenire o limitare danni agli immobili in condominio).

Nello stesso parere (premessa, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia, l´applicabilità dei principi enunciati in materia di condominio anche nei confronti della gestione di edifici in multiproprietà a scopo residenziale), si è ritenuto che la normativa sulla riservatezza non impedisca l´accesso, da parte del proprietario di immobile in multiproprietà, ai dati disponibili presso l´amministratore riguardanti i nominativi e gli indirizzi di altri comproprietari (anche con residenza o domicilio diverso dall´immobile in multiproprietà), per le medesime finalità già delineate in ambito condominiale.