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Provvedimento del 20 settembre 2000 [1334389]

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[doc. web n. 1334389]

[v. provvedimento del 30 ottobre 2000]

Provvedimento del 20 settembre 2000

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal prof. avv. XY nei confronti di Deni Giuseppe, direttore editoriale e di Romeo Diego, direttore responsabile della testata "Sicilia 7" edita dal Nuovo Gruppo Editoriale di Agrigento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

  1. Con atto depositato il 15 settembre 2000, il prof. avv. XY ha presentato un ricorso al Garante chiedendo altresì l´adozione di un provvedimento d´urgenza ai sensi dell´art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996 per inibire la diffusione di una videocassetta che la testata "Sicilia 7" di Agrigento si accingerebbe a diffondere in allegato al numero in edicola nella corrente settimana.
    Il ricorrente ha asserito che la videocassetta conterrebbe la registrazione di un colloquio al quale avrebbe preso parte il 5 gennaio 2000 nello studio legale dell´Avv. ZK, effettuato a sua insaputa mediante una telecamera nascosta. La registrazione illecita sarebbe pervenuta poi al direttore editoriale della testata, il quale ne avrebbe preannunciato la diffusione come risulterebbe da un comunicato stampa del 14 u.s. Secondo il ricorrente sussisterebbero i presupposti per adottare un provvedimento d´urgenza nelle more della trattazione del ricorso, prescindendo dal previo interpello del titolare e del responsabile del trattamento dei dati previsto dagli artt. 13 e 29 della citata legge.
  2. A seguito dell´invito formulato il 18 settembre a fornire un riscontro, in conformità a quanto previsto dall´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, il Nuovo Gruppo Editoriale di Agrigento, in persona del direttore editoriale, ha preso contatti con l´Ufficio del Garante anticipando la disponibilità, formalizzata con telefax pervenuto in data odierna, "a differire di trenta giorni la messa in circolazione della videocassetta oggetto del ricorso", riservandosi di far pervenire un´articolata nota di riscontro.
  3. Considerate le circostanze descritte nel ricorso, che pure presuppongono un pieno accertamento dell´andamento dei fatti, il Garante ritiene che sia giustificata l´applicazione dell´art. 29, comma 5, della citata legge, che prevede l´adozione di un provvedimento interlocutorio durante la trattazione del ricorso, "se la particolarità del caso lo richiede".
    La breve successione temporale tra il comunicato stampa del 14 settembre e la prevista pubblicazione della testata giustifica l´immediato ricorso al Garante senza il previo interpello del titolare e del responsabile del trattamento che il ricorrente avrebbe dovuto effettuare ai sensi degli artt. 13 e 29, comma 2, della legge n. 675/1996.
    Il ricorrente ha indicato poi alcune prime circostanze che, se comprovate nel procedimento attivato dal ricorso, potrebbero configurare gli estremi di una violazione delle norme in materia di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, anche in riferimento a quanto previsto dall´art. 9 della legge n. 675/1996 e dalle norme deontologiche in materia di trattamento di dati a fini giornalistici, nonché di attività forense (rispetto alle quali risulta in atto un procedimento disciplinare).
    Considerata la disponibilità manifestata dal resistente, il provvedimento d´urgenza chiesto dal ricorrente può essere adottato, nel caso di specie, disponendo il blocco dei dati personali contenuti nella videocassetta oggetto del ricorso, che il Nuovo Gruppo Editoriale e la testata "Sicilia 7" dovranno astenersi dall´utilizzare in qualsiasi modo nelle more della decisione finale sul ricorso ai sensi dell´art. 29, fatta salva la sola conservazione (art. 1, comma 1, lett. l), legge n. 675/1996), a pena di specifica sanzione penale prevista per l´inosservanza del provvedimento del Garante (art. 37 legge n. 675/1996).

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dispone in via provvisoria, ai sensi dell´art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996, il blocco da parte del Nuovo Gruppo Editoriale e della testata "Sicilia 7", rispettivamente in persona del direttore editoriale Giuseppe Deni e del direttore responsabile Diego Romeo, dei dati personali contenuti nella videocassetta cui si riferisce il ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 20 settembre 2000

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli