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Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti pubblici dallo stesso vigilati - 21 ...

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[doc. web n.1312485]

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti pubblici dallo stesso vigilati -  21 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che ha modificato le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 5 maggio 2006, così come integrata in data 15 giugno 2006 con riserva di comunicare eventuali ulteriori informazioni in materia di turismo, nonché ulteriori indicazioni relativa a trattamenti specifici degli enti vigilati dallo stesso;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero e gli enti pubblici vigilati dallo stesso.

Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero e dagli enti pubblici vigilati dallo stesso, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi effettuato dal medesimo Ministero e dagli enti vigilati dallo stesso.

Roma, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli