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Sms di propaganda elettorale - 24 maggio 2006 [1298743]

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 [doc. web n. 1298743]

Sms di propaganda elettorale - 24 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le segnalazioni pervenute a questa Autorità che lamentavano la ricezione di messaggi sms di propaganda in favore di Forza Italia in occasione delle elezioni politiche del 9/10 aprile 2006;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il  prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Sono pervenute al Garante oltre trenta specifiche segnalazioni che lamentano la ricezione di messaggi sms di propaganda elettorale in favore di Forza Italia, inviati ad abbonati e titolari di carte ricaricabili nei giorni immediatamente antecedenti le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

Dagli accertamenti preliminari disposti da questa Autorità, svolti anche con la collaborazione del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell´Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, è emerso che Forza Italia, nel febbraio scorso, aveva commissionato l´invio dei messaggi a Babila s.r.l. (società di servizi titolare del sito web www.ricaricagratis.it, con sede in Milano, Via Sardegna 30), menzionando nel contratto a tal fine sottoscritto la circostanza che, sul piano del consenso al trattamento dei dati, i data base della società erano conformi al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Effettuando specifiche verifiche in relazione alle segnalazioni circostanziate di cittadini che permettevano di individuare anche i numeri delle utenze di telefonia mobile destinatarie dei messaggi, i relativi mittenti e le fasce orarie di invio, si è poi accertato che gli sms di propaganda elettorale erano stati inviati, oltre che da Babila s.r.l., da un´altra società di servizi telematici (Ad Acta s.r.l. con sede in Roma, Via Frattini 255, titolare del sito Internet www.smsaffari.it). Quanto ai messaggi recanti come mittente il sito www.domenicodivirgilio.it, è stato appurato che i medesimi messaggi sms erano stati inviati da Babila s.r.l..

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

  1. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell´invio ad abbonati ed intestatari di carte telefoniche ricaricabili di messaggi sms di propaganda elettorale rientra nell´ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, nella fattispecie disciplinata dall´art. 130.

    Il Garante si è già pronunciato più volte riguardo a tale tipologia di trattamento, anche con provvedimenti di carattere generale, evidenziando le garanzie poste a tutela degli interessati in particolare per ciò che attiene al loro necessario consenso informato (cfr. Provv
    7 settembre 2005 e 12 febbraio 2004, in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1165613 e 634369).

    Per pressoché tutti i casi per i quali, sulla base delle specifiche segnalazioni sopra menzionate, si è potuta completare una verifica analitica dei presupposti dell´invio dei messaggi di propaganda (un numero limitato di messaggi è stato infatti inviato da utenze private che non risultano ancora identificate), le risultanze sottoposte a questa Autorità denotano che i destinatari dei messaggi medesimi avevano concluso con Babila s.r.l. e Ad Acta s.r.l. un accordo di natura contrattuale, rispettivamente  di durata annuale (ma rinnovabile tacitamente) o senza scadenza (ma rinegoziabile dopo un anno). In base a tale accordo, gli interessati si erano registrati su un sito web acconsentendo a ricevere un numero massimo, prestabilito e giornaliero, di messaggi promozionali (di cui era specificata la possibile natura anche di propaganda politico-elettorale), in cambio di un credito sul proprio cellulare che matura a richiesta dell´utente e a seguito della lettura dei messaggi.

    Sotto tale profilo, l´invio dei medesimi messaggi sms di propaganda elettorale ai soggetti per i quali l´accertamento è stato completato non è risultato quindi illecito in quanto fondato su un rapporto contrattuale che denota, al riguardo, un utilizzo lecito dei dati. Il Garante riserva poi ad altra sede l´analisi, nell´ambito di un distinto procedimento, della problematica relativa al ruolo dei committenti.
  2. Dalla documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria sono comunque emersi profili ulteriori rispetto a quelli esaminati al precedente punto 1 e ricollegabili all´attività della Ad Acta s.r.l. consistente nella comunicazione a terzi e nella diffusione dei dati personali raccolti attraverso il proprio sito Internet (www.smsaffari.it).

    Dagli atti disponibili emerge infatti che tale società, al momento della registrazione degli utenti al servizio reso on line, non li pone nella condizione di manifestare liberamente un consenso differenziato rispetto a finalità distinte da quelle che caratterizzano il predetto rapporto contrattuale nella parte attinente allo scambio messaggi/riconoscimento di un credito (v. art. 1 del contratto di adesione al servizio Sms Affari).

    In particolare, Ad Acta s.r.l. include nel contratto di cui si è acquisita copia (art. 7, lett. d) ed e)), e che l´utente deve accettare nella sua interezza senza opzioni, una riserva di comunicare i suoi dati personali a –peraltro non meglio identificati- terzi con i quali dichiara di intrattenere generici rapporti contrattuali e/o di collaborazione. La società si riserva altresì, senza offrire anche in questo caso specifica opzione all´utente, l´ulteriore possibilità di "diffonderne" i dati per fini pubblicitari e non.

    Il trattamento dei dati relativo a queste due situazioni non risulta dagli atti lecito per violazione del principio in base al quale il consenso è prestato validamente solo se è espresso liberamente e specificamente, in riferimento alle diverse finalità del trattamento perseguite da uno stesso titolare del trattamento o da terzi (art. 23 del Codice; cfr. Provv. del Garante 
    3 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1195215): come detto, le finalità menzionate nel contratto predisposto da Ad Acta s.r.l. sono invece accomunate in un´unica soluzione, non frazionabile.

    Va pertanto disposto un divieto di ulteriore trattamento dei dati relativi agli utenti, limitatamente a quello rivolto a perseguire le finalità di cui alle predette lettere d) ed e) dell´art. 7 del contratto in atti, divieto che allo stato è disposto nei soli confronti di Ad Acta s.r.l..
  3. Per quanto concerne, poi, il trattamento dei dati personali effettuato da Babila s.r.l. attraverso il sito Internet www.ricaricagratis.it., deve rilevarsi che tale società non si è conformata al principio in base al quale il consenso deve essere manifestato dagli utenti "in positivo", atteso che sono invece "preselezionate", anziché essere lasciate alla libera scelta dell´utente, le distinte opzioni relative al trattamento di dati personali connesse all´esecuzione del rapporto contrattuale ed alle ulteriori finalità perseguite (cfr. Provv. del Garante del 12 ottobre 2005, doc. web n. 1179604). Deve essere quindi prescritto alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice, di eliminare tale preselezione, dandone conferma al Garante entro il 20 giugno 2006, con la comunicazione di cui al successivo punto 4.
  4. Infine, con riguardo al profilo dell´informativa, si ritiene necessario richiamare entrambe le società in questione al pieno rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento (art. 11 del Codice), prescrivendo loro ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice di predisporre un´informativa autonoma rispetto alle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e di documentare a questa Autorità, entro il 20 giugno 2006, le misure a tal scopo adottate. Ciò, al fine di richiamare, con immediatezza, l´attenzione degli interessati sulle modalità e sulle finalità del trattamento che si intende porre in essere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice vieta a Ad Acta s.r.l. l´ulteriore trattamento dei dati relativi agli utenti acquisiti tramite la registrazione al sito Internet www.smsaffari.it per le finalità di cui alle lettere d) ed e) dell´art. 7 del contratto acquisito in atti, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice prescrive a Ad Acta s.r.l. e a Babila s.r.l. di predisporre un´informativa autonoma rispetto alle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, nonché di documentare a questa Autorità, entro il 20 giugno 2006, le misure a tal fine adottate; ai sensi dei medesimi articoli prescrive a Babila s.r.l. di eliminare la preselezione nel modulo di consenso, documentando al Garante l´avvenuto adempimento con la predetta comunicazione.

Roma,   24 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1298743
Data
24/05/06

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni del Garante