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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali ...

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[doc. web n. 1272201]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali - 13 aprile 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sullo schema di regolamento presentato in data 12 gennaio 2006 (prot. n. 45/S.G./s.p.), così come integrato in data 6 aprile 2006 (prot. n. 241/06 u.o.r.r.);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Consiglio di Presidenza medesimo, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari (fatto salvo quanto previsto dall´art. 47, comma 2, del Codice per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia), in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

A tale scopo, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica, nei termini predetti, i tipi di dati e di operazioni eseguibili presso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi presso il Consiglio di Presidenza medesimo, il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli