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Provvedimento del 8 febbraio 2006 [1248102]

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[doc. web n. 1248102]

Provvedimento del 8 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da Emiliano Rossi nei confronti di Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria depositata il 18 gennaio 2006 con la quale Experian Information Services S.p.A. ha sostenuto di aver già inviato all´interessato due note datate 13 e 28 ottobre 2005 in riscontro all´istanza ex art. 7 con le quali lo aveva informato che le informazioni di natura creditizia detenute in relazione allo stesso sarebbero state cancellate decorso il limite temporale previsto dall´art. 6, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta  per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300));

VISTO che, sempre nella medesima memoria, la resistente ha comunque dichiarato di aver cancellato i dati in questione "per effetto della revoca del consenso";

RILEVATO che le comunicazioni inviate al ricorrente in data 13 e 28 ottobre 2005 non spiegano utili effetti ai fini dell´invocata infondatezza del ricorso in quanto la resistente avrebbe dovuto inviarle al domicilio eletto; ciò in quanto l´interessato, ai sensi dell´art. 9, comma 2, del Codice, aveva conferito una delega (munita di sottoscrizione autenticata) per l´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice alla persona presso il cui domicilio dovevano essere inviate le comunicazioni successive, precisando di voler ricevere ogni successiva comunicazione al domicilio eletto presso il delegato;

RILEVATO che la resistente ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); rilevato in particolare che Experian Information Services S.p.A, nelle citate note di riscontro all´istanza, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti– dichiarando che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine anche al predetto profilo;

RITENUTO che, in ragione dell´adeguato riscontro fornito nel corso del procedimento, deve essere dichiarato peraltro non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli