g-docweb-display Portlet

Attribuzione di opinioni politiche a personaggi dello spettacolo - 2 marzo 2006 [1246867]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1246867]

Attribuzione di opinioni politiche a personaggi dello spettacolo - 2 marzo 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da Christian De Sica in relazione ad un articolo del Corriere della Sera del 16 luglio 2005;

VISTI gli atti d´ufficio acquisiti a seguito dell´istruttoria preliminare;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e allegato A 1);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Il signor Christian De Sica ha presentato un reclamo a questa Autorità ipotizzando una lesione dei suoi diritti in riferimento ad un articolo del Corriere della Sera (edizione del 16 luglio 2005) nel quale l´autore, qualificando gli orientamenti politici di diversi personaggi dello spettacolo che hanno preso parte a recenti spot pubblicitari, ha definito De Sica come "l´unico dichiaratamente non di sinistra". Il reclamante ritiene, in particolare, che tale affermazione abbia violato i suoi diritti alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all´identità personale, atteso che "egli non ha mai dichiarato pubblicamente le proprie opinioni politiche, né intende dichiararle".

Rcs Quotidiani S.p.A, rispondendo -in qualità di editore del Corriere della Sera- ad una richiesta di chiarimenti formulata dall´Autorità, ha ritenuto lecito e corretto il trattamento dei dati, precisando che: a) l´articolo contestato costituiva una replica dell´autore, noto critico televisivo, alla tesi formulata da un altro giornalista circa la paventata "colonizzazione pubblicitaria" di Rai Radiotelevisione italiana S.p.A in vista della candidatura alla presidenza di tale società, "proposta dal centro destra", del presidente dell´Upa (Utenti pubblicità associati); in particolare, il critico intendeva sottolineare come gli spot pubblicitari di maggiore successo negli ultimi tempi fossero stati interpretati "solo" da attori (citati nominativamente nell´articolo) che non avrebbero fatto mistero di essere di sinistra; b) l´eccezione a tale tendenza indicata nel medesimo articolo era da intendersi comunque riferita "non già alla persona di Christian De Sica, bensì al personaggio Urbano Persichetti" interpretato dall´attore nello spot; c) nello stesso articolo, pertanto, non si parlava degli orientamenti politici dell´attore, "bensì (di quelli) del personaggio che egli interpreta, così come "sceneggiato" dagli autori della pubblicità "; d) l´articolo, in ogni caso, non contrastava con la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, la quale consente al giornalista di diffondere dati nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, ma anche senza il consenso degli interessati.

Il reclamante, tramite i propri legali, ha contestato tali argomentazioni ribadendo la propria valutazione circa l´illiceità del trattamento.

OSSERVA

2. Risulta preliminarmente del tutto priva di consistenza la deduzione difensiva della resistente secondo cui il commento contestato da Christian De Sica sarebbe riferito non a quest´ultimo, ma al personaggio da questi interpretato nello spot: dal contenuto dell´articolo emerge infatti con evidenza che il suo autore ha tracciato un profilo di attori e personaggi dello spettacolo, piuttosto che dei personaggi da essi interpretati.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, non risultano poi violati nel caso di specie né l´art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, né l´art. 6, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica. In riferimento alla persona di Christian De Sica, l´articolo oggetto del reclamo non configura infatti alcuna "divulgazione di notizie" (art. 6, comma 1, cit.), né ha rappresentato una rivelazione di dati personali sensibili e riservati di De Sica stesso (artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, cit.).

L´articolo in questione contiene, piuttosto, una valutazione soggettiva formulata da un critico televisivo nel contesto di uno scambio di opinioni con un altro giornalista –scambio che ha avuto evidenza sulla stampa- in merito alla recente produzione pubblicitaria e ai relativi protagonisti. In tale contesto, il giudizio che è stato espresso dal giornalista riguardo agli orientamenti politici di questi ultimi, dichiarati o supposti (giudizio peraltro formulato non attribuendo a Christian De Sica una specifica collocazione politica, ma escludendo la sua appartenenza ad una determinata area politica), trova legittimo fondamento nell´esercizio della libertà di espressione del giornalista. Il menzionato codice di deontologia (art. 6, comma 3) ribadisce infatti che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantiti".

Il reclamante, a sostegno della propria tesi che ritiene invece illecito l´articolo, ha ribadito che la libertà costituzionalmente garantita di esprimere il proprio pensiero ha anche una dimensione "negativa", in termini di "libertà di ciascuno di non esprimere e manifestare all´esterno (e di non essere costretto ad esprimere e manifestare all´esterno) il proprio pensiero, la propria coscienza e le proprie opinioni". Tale rilievo è appropriato ma, nel caso di specie, la predetta libertà non risulta violata, dovendosi parimenti garantire il legittimo esercizio di altre libertà, anch´esse tutelate. Tra queste, figura l´esercizio della libertà di parola e di pensiero e, quindi, il diritto di poter formulare commenti ed opinioni di cui il giornalista può essere chiamato a rispondere, qualora la propria attività si traduca eventualmente in affermazioni diffamatorie, inesatte o altrimenti lesive di terzi.

Nel medesimo caso di specie, viene quindi in esame non un´indebita rivelazione di dati che non si intende far conoscere al pubblico, quanto piuttosto l´espressione di un´opinione per la quale il reclamante non ha peraltro dedotto profili di infondatezza.

3. Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che in termini generali, rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano comunque di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie; ciò, nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica (art. 6 comma 2, del codice di deontologia). Sempre in termini generali, va poi rilevato che il riferimento agli orientamenti politici di determinate persone note (ad esempio,  di un attore, di un regista o di uno sceneggiatore) può, almeno in alcuni casi, risultare rilevante ai fini di una qualificazione più completa dell´attività e del ruolo da essi svolto (contribuendo, ad esempio, ad inquadrare scelte professionali o a fornire chiavi di lettura di temi affrontati, oppure a sollecitare valutazioni in ordine ai rapporti tra determinate produzioni e il contesto politico istituzionale in cui esse si collocano).

4. Il reclamante lamenta infine che l´espressione usata dal giornalista ("dichiaratamente non di sinistra") abbia ricondotto il commento diffuso a "dichiarazioni" rilasciate dal medesimo in merito ai propri orientamenti politici, dichiarazioni che l´attore nega appunto di aver mai effettuato.

In proposito, se è vero che l´avverbio "dichiaratamente", in senso etimologico, può rimandare ad una "dichiarazione" di un soggetto, è pur vero che esso –come riscontrabile nei dizionari della lingua italiana- presenta anche i valori estensivi di espressioni come "chiaramente" e "apertamente" (facilmente utilizzati nella comunicazione giornalistica), le quali fanno piuttosto riferimento alla percezione soggettiva di un fatto da parte di chi lo osserva. In ogni caso, rispetto a quest´ultimo tipo di contestazione, l´ordinamento ha predisposto anche altri specifici strumenti di tutela tra cui il diritto di ottenere una pronta rettifica, secondo le modalità e procedure previste dalla legge (art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47, richiamato anche dall´art. 4 del predetto codice di deontologia).

In conclusione, alla luce delle considerazioni formulate, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e 143 del Codice il reclamo non risulta fondato. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà per l´interessato di esercitare, dinanzi all´autorità giudiziaria, ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti (art. 152 del Codice).


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali dichiara infondato il reclamo.

Roma, 2 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli