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Provvedimento del 23 novembre 2005 [1225782]

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[doc. web n. 1225782]

Provvedimento del 23 novembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (G.U. 16 agosto 2002, n. 191);

Vista la richiesta di parere sullo schema del programma statistico nazionale 2006-2008, trasmessa dall´Istat il 29 agosto 2005, così come integrata con nota del 10 novembre 2005;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:


L´Istituto nazionale di statistica (nota n. 885/05 del 29 agosto 2005, integrata con nota n. 7393 del 10 novembre 2005), ha chiesto al Garante, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, il parere sullo schema del Programma statistico nazionale 2006-2008.

L´Istat ha evidenziato che, nella stesura di tale schema, sono state tenute in debito conto le osservazioni formulate nel parere reso dal Garante il 15 marzo 2005 sul precedente Programma statistico nazionale 2005-2007 e che sono state altresì introdotte alcune innovazioni significative.

OSSERVA:

Il Programma appare complessivamente rispondente al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) e a quanto stabilito dall´art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989, nonché dal codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan) (allegato A3 al Codice).

Nel constatare che l´Istat ha già risolto positivamente diversi profili nel dare attuazione alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), risulta necessario formulare le seguenti osservazioni, già in parte contenute anche nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali.

1. Obbligo di risposta
Come segnalato nel parere del 15 marzo 2005, l´obbligo di risposta a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale non può essere imposto in caso di raccolta di dati sensibili e giudiziari (art. 7, comma 2, del d.lg. n. 322/1989). Tale garanzia, posta a presidio della riservatezza dell´interessato, oltre a dover essere rappresentata in modo idoneo nell´informativa al momento della raccolta, deve emergere con chiarezza anche nelle schede relative alle rilevazioni e alle elaborazioni che trattano dati sensibili e/o giudiziari (cfr. paragrafo 4.2.), anche quando i dati siano raccolti presso terzi.

Analogamente a quanto rappresentato nel citato parere del 15 marzo 2005 si ritiene, inoltre, necessario che l´obbligo di risposta non venga esteso a rilevazioni che, pur non concernenti dati sensibili, riguardino informazioni suscettibili di ledere la dignità degli interessati oggetto dell´indagine (cfr., ad esempio, la rilevazione IST-00245 Consumi delle famiglie, sullo stato di povertà).

2. Informativa ai minori
Nei casi in cui i dati trattati nelle rilevazioni vengano raccolti presso minori (cfr., ad esempio, la rilevazione PAB-00006–Indagine sui giovani), l´informativa deve essere resa anche agli esercenti la potestà genitoriale. In tal senso occorre, quindi, prevedere idonee modalità organizzative affinché il personale incaricato fornisca l´informativa anche agli esercenti la potestà genitoriale in caso di rilevazioni presso minori.

3. Notificazione al Garante
La notificazione degli eventuali trattamenti di dati personali indicati all´art. 37, comma 1, del Codice, deve pervenire al Garante anteriormente all´inizio del trattamento. La stessa può peraltro riguardare più trattamenti, a prescindere dalla loro durata e dal numero di operazioni effettuate. Pertanto, per i trattamenti eventualmente ricompresi nell´elenco di cui al citato articolo 37, l´Istat dovrà effettuare la notificazione a questa Autorità secondo le modalità individuate dall´art. 38 del Codice.

4. Analisi delle schede informative
L´Istat ha rappresentato alcune difficoltà riscontrate dal personale incaricato della compilazione delle schede informative delle rilevazioni ed elaborazioni, con particolare riferimento alla corretta individuazione delle tipologie di dati oggetto del trattamento, nonché alle annotazioni relative all´anonimizzazione dei dati.

In proposito, infatti, si rileva che alcune elaborazioni (cfr., ad esempio, l´elaborazione IPS-00009–Prestazioni dell´assicurazione contro la tubercolosi), inserite nel paragrafo relativo alle rilevazioni ed elaborazioni concernenti i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari (paragrafo 4.1.), non sembrano individuare correttamente le tipologie di dati trattati. Il trattamento sembra infatti riguardare informazioni sensibili (nel caso di specie, dati idonei a rivelare lo stato di salute).

Inoltre, come evidenziato anche nel citato parere del 15 marzo 2005, si riscontra nuovamente che talune rilevazioni ed elaborazioni derogano agli obblighi generali previsti dall´art. 6-bis, commi 5 e 6, del d.lg. n. 322/1989. Infatti, tali norme prescrivono di rendere anonimi  i dati dopo la raccolta e individuano precise cautele per l´eventuale conservazione dei dati identificativi (cfr., ad esempio, le rilevazioni IST-1425–Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne, IST-01426-Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari–anno 2004, rilevazione IST-00204-Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana).

Si rileva infine che l´attività prevista nella scheda relativa alla rilevazione BRE-0009–indagine sulla partecipazione elettorale a Brescia non risulta, allo stato degli atti, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale rilevazione, volta ad acquisire informazioni sull´astensionismo elettorale, è stata infatti inserita erroneamente nel paragrafo 4.1., relativo alle rilevazioni ed elaborazioni concernenti dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, mentre doveva essere collocata nel paragrafo relativo ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari (paragrafo 4.2.). Per la medesima rilevazione devono essere inoltre indicate sufficienti garanzie per l´interessato in relazione, in particolare, all´anonimizzazione dei dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sullo schema del programma statistico nazionale 2006-2008 a condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1) a 4) del presente parere.

Roma, 23 novembre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1225782
Data
23/11/05

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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