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Modelli di informativa distribuiti ai dipendenti - 30 luglio 1997 [1161252]

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[doc. web n. 1161252]

Modelli di informativa distribuiti ai dipendenti - 30 luglio 1997

A seguito di alcune segnalazioni inviate da organizzazioni sindacali di categoria, il Garante ha esaminato i modelli di informativa e di consenso distribuiti dalla società in questione ai propri dipendenti.
I modelli, pur necessitando delle modifiche evidenziate nella decisione, non sono apparsi, nella sostanza, difformi rispetto alle disposizioni dettate in materia dalla disciplina sulla privacy.


Roma, 30 luglio 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informato della predisposizione da parte della (...) di alcuni modelli di informativa e di consenso distribuiti ai dipendenti, osserva quanto segue.

Il modello pervenuto soddisfa in buona parte i requisiti previsti dall´art. 10, comma 1, della Legge n. 675/96, ma necessita di alcune modifiche talune delle quali di ordine formale.

Accanto all´indicazione relativa alle finalità del trattamento, va inserito un riferimento alle modalità del trattamento, precisando non tanto quali delle operazioni di cui all´art. i della legge sono concretamente effettuate, quanto le principali metodologie applicate e la logica osservata (es.: indicazione di particolari elaborazioni).

Il punto 2 andrebbe sviluppato in modo da precisare che la comunicazione dei dati è necessaria per legge o per contratto per l´instaurazione del rapporto di lavoro o per effettuare alcune prestazioni specifiche.

Nel punto 3, appare necessaria una precisazione formale in modo da rappresentare chiaramente all´interessato che restano fermi i limiti previsti dalla legge n. 300 del 1970 sulla raccolta dei dati relativi al personale dipendente.

Nel punto 6, occorre indicare il nominativo della persona fisica responsabile, a meno che si preferisca designare come «responsabile» l´ente nel suo complesso, analogamente a quanto si è indicato nel punto 5 a proposito degli altri responsabili.

Appare da ultimo opportuno che dai punti 7, 8 e 9 del modello di informativa emerga con maggiore precisione la circostanza che la comunicazione dei dati ai fini ivi indicati è facoltativa per l´interessato e condiziona, ovviamente, le prestazioni elencate nei punti medesimi.

Ciò premesso, visto l´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/96, trasmette copia della presente segnalazione alla ...) nonché, per opportuna conoscenza, allo Slai Cobas e alla Fiom.

IL GARANTE