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Provvedimento del 3 marzo 2005 [1149190]

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[doc. web n. 1149190]

Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 gennaio 2005, presentato dalla Sig.a Olimpia Gamò nei confronti della Banca d´Italia, con il quale la ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia in relazione al mancato pagamento di un assegno di euro 14.000,00, si è opposta per motivi legittimi, mediante cancellazione per effetto dell´intervenuta revoca del consenso, all´ulteriore trattamento dei dati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 10 febbraio 2005 e la memoria depositata il 25 febbraio 2005 con la quale la Banca d´Italia, ad integrazione dei riscontri precedentemente forniti, dopo avere ricordato che il trattamento dei dati in questione è consentito in assenza del consenso dell´interessato (art. 24, comma 1, lett. a) del Codice), ha attestato che il pagamento tardivo dell´assegno, che avrebbe consentito di evitare l´iscrizione presso l´archivio C.A.I., non è stato documentato nelle forme puntualmente previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990.

CONSIDERATO che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario del titolo è stata fornita alla banca trattaria soltanto successivamente alla scadenza del termine per il pagamento tardivo indicato nel c.d. preavviso di revoca (7 dicembre 2004), atteso che tale dichiarazione risulta sottoscritta solo in data 14 dicembre 2004;

RITENUTO, pertanto, che non può essere considerata illecita l´iniziale segnalazione nell´archivio disposta all´epoca e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 3 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1149190
Data
03/03/05

Tipologie

Decisione su ricorso