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Provvedimento del 17 febbraio 2005 [1148335]

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[doc. web n. 1148335]

Provvedimento del 17 febbraio 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza formulata ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale il Sig. Edoardo Moscarelli ha chiesto a Unicredit Banca S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi a: 1. versamento dell´importo di 200 milioni di lire sul conto corrente personale n. 20000.00 intestato al Sig. Edoardo Moscarelli, che sarebbe stato effettuato il 23 dicembre 1986; 2. due ordini di bonifico, ciascuno del valore di 100 milioni di lire da accreditarsi sul conto corrente n. 20888.00 intestato a Ondaclear S.p.A. (di cui l´interessato era allora amministratore unico) e con addebito sul predetto conto corrente n. 20000.00, ordini che sarebbero stati impartiti dal Sig. Moscarelli in data 24 dicembre 1986 (tale ultima operazione risultava necessaria in vista dell´aumento del capitale di Ondaclear S.p.A. mediante prestito obbligazionario quinquennale convertibile da eseguirsi entro il 31.12.1986); rilevato che, con la medesima istanza, l´interessato ha chiesto alla Banca d´Italia di accedere alle "risultanze della ispezione richiesta sin dal 1994" nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. in relazione ai fatti sopra segnalati.

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 novembre 2004 presentato dal Sig. Edoardo Moscarelli, rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Pietramellara Vassè, con il quale ha ribadito le richieste già formulate nei confronti dei citati titolari del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2004 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 gennaio 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria depositata il 15 dicembre 2004 con la quale la Banca d´Italia ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti in quanto l´interessato non avrebbe esercitato nei confronti della stessa alcuno dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice, chiedendo piuttosto di ottenere copia di documenti e relazioni ispettive eventualmente in possesso dell´Istituto; rilevato che, ad avviso della Banca d´Italia, il ricorrente avrebbe esercitato non gli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del Codice, quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990;

VISTE le note con le quali Unicredit Banca S.p.A. ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente comunicandogli i dati allo stato in proprio possesso (il "giornale di fondo del cassiere" non sarebbe più nella disponibilità della banca, essendo ampiamente decorsi i termini di legge per la conservazione) e fornendo copia di alcuni documenti cartacei relativi alle operazioni in questione, "documentazione da tempo agli atti di causa e quindi disponibile al legale (…) incaricato" dal ricorrente di assisterlo nelle iniziative giudiziarie già intraprese nei confronti della stessa Unicredit (nota datata 17 dicembre 2004, che è stata integrata con una successiva comunicazione datata 14 gennaio 2005);

VISTE le note pervenute il 20 dicembre 2004 e 10 febbraio 2005 con le quali il ricorrente ha ritenuto i riscontri ottenuti dai titolari del trattamento non pienamente soddisfacenti;

IMPREGIUDICATI i diritti che il ricorrente potrà far valere in ordine alla vicenda in esame nelle competenti sedi, specie con riguardo alla contestata esistenza di "una seconda contabilità parallela che non corrisponde alle operazioni cronologiche di sportello";

RILEVATO che il ricorso è inammissibile nei confronti della Banca d´Italia atteso che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, del Codice i diritti di cui all´art. 7 (e l´eventuale, successivo ricorso) non possono essere esercitati direttamente nei confronti di un soggetto pubblico allorché questo (come la Banca d´Italia nel caso di specie), in base ad espressa disposizione di legge, effettui trattamenti di dati per esclusive finalità inerenti "al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della stabilità;

RITENUTO che Unicredit Banca S.p.A. ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente e va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tale resistente ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Banca d´Italia;

b) non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Unicredit Banca S.p.A.

Roma, 17 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1148335
Data
17/02/05

Tipologie

Decisione su ricorso