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Non luogo a provvedere e valutazione del merito

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Non luogo a provvedere e valutazione del merito

Ove il titolare fornisca esauriente riscontro alla richiesta dell´interessato, il ricorso proposto al Garante va deciso con declaratoria di non luogo a provvedere, senza che sia necessario valutare nel merito la liceità del trattamento in esame (principio reso in fattispecie di richiesta di cancellazione dei dati relativi ad un´operazione di finanziamento dall´archivio di una "centrale rischi" privata).

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 10 [doc. web n. 29980]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sull´opposizione, proposta da dipendenti di una società concessionaria di un tratto autostradale relativamente all´inserimento dei loro dati identificativi nei moduli utilizzati nei rapporti con la clientela, laddove nel corso del procedimento risulti provato che, in attuazione di un accordo sindacale intervenuto prima ancora della presentazione del ricorso, la società titolare del trattamento ha espunto detti dati dalla documentazione indicata.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083460]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sull´opposizione, proposta da dipendenti di una società concessionaria di un tratto autostradale relativamente all´esposizione in bacheche aziendali di dati personali dei dipendenti laddove nel corso del procedimento risulti provato che dette bacheche sono poste in uffici non accessibili al pubblico degli utenti ed al personale esterno.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083460]