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Comunicazione istituzionale

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Comunicazione istituzionale

Ai sensi dell´art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996, è lecito l´invio ai cittadini, da parte del Presidente del Consiglio, di una lettera contenente indicazioni legate all´entrata in circolazione della nuova unità monetaria europea, unitamente ad un apparecchio "euroconvertitore", risultando il trattamento dei dati dei destinatari operato nell´ambito dell´attività istituzionale di comunicazione espletata da un soggetto pubblico nei confronti della cittadinanza in relazione ad un´importante vicenda politico-istituzionale. Pertanto, è infondato il ricorso dell´interessato volto ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano utilizzati nella predetta attività di comunicazione.

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 56 [doc. web n. 1065226]


L´invio ai cittadini, da parte del Presidente del Consiglio, di un messaggio accompagnato da un apparecchio "euroconvertitore", costituisce un trattamento lecito di dati personali sia ove si consideri svolto direttamente dal soggetto pubblico (essendo, in tal caso, applicabile la disciplina di cui all´art. 27 della legge n. 675/1996), sia qualora si ritenga effettuato, in qualità di titolare, dalle Poste italiane S.p.a. (stante l´utilizzazione, da parte di un soggetto privato, ai sensi dell´art. 12, comma 1, lett. c) della legge stessa, di dati personali provenienti da fonti conoscibili da chiunque).

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 56 [doc. web n. 1065226]


Anche nell´ipotesi in cui l´operatore telefonico/titolare del trattamento soddisfi la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere i dati a quest´ultimo, inoltri sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche e, eventualmente, i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento, si è in presenza di un trattamento che non può ritenersi liberamente consentito. Infatti, i numeri di telefonia mobile non rientrano nel novero dei dati personali cui è applicabile il regime previsto dalla legge n. 675/1996 per i pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, sicché la loro utilizzazione da parte dei fornitori, allo stato, non può prescindere dal consenso espresso degli abbonati, prestato in forma specifica e documentato per iscritto (detto principio, peraltro, opererà anche dopo l´introduzione degli elenchi di telefonia mobile).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]