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Informativa

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Centrali rischi private > Informativa

In applicazione del principio di correttezza del trattamento, l´informativa resa dagli operatori economici anteriormente alla richiesta di finanziamento e riguardante la comunicazione di dati alle "centrali rischi" deve indicare, con precisione ed in maniera distinta da altre informazioni, gli estremi identificativi delle centrali alle quali i dati verranno trasmessi ed, in sintesi, le principali caratteristiche del trattamento che sarà dalle stesse effettuato.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


L´informativa rilasciata da una società finanziaria in relazione alla concessione di un finanziamento deve essere specifica ed analitica e deve indicare anche, con precisione, gli estremi identificativi delle "centrali rischi" alle quali i dati possono essere trasmessi oltre che una sintesi delle principali caratteristiche del trattamento da queste ultime operato (nel caso di specie è stata ritenuta inidonea l´informativa resa la quale indicava in maniera vaga e generica, in un unico contesto, finalità del trattamento tra loro eterogenee).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067798]


È legittima la comunicazione alle centrali rischi private dei dati relativi ad contratti di leasing, nel corso del quale si siano verificati mancati pagamenti di rate, nel caso in cui l´interessato, al momento della sottoscrizione della cessione dei contratti di locazione, sia stato adeguatamente informato della possibilità che i dati relativi ai contratti avrebbero potuto essere comunicati anche ad altri intermediari bancari e finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all´attività creditizia e finanziaria e, senza sollevare alcuna specifica censura, sulla base di tale esauriente informativa abbia prestato il proprio consenso sottoscrivendo un apposito modulo.

  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1121266]