g-docweb-display Portlet

Accesso ai dati di persona deceduta

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Istituti di credito > Casi particolari > Accesso ai dati di persona deceduta

Ai sensi dell´art. 13, comma 3 della legge n. 675/1996, l´erede ha il diritto di accedere a tutti i dati personali concernenti il "de cuius", ivi comprese le informazioni attinenti a pregressi rapporti obbligatori di cui egli sia stato contitolare. L´erede/interessato, ove intenda accedere ai dati personali relativi a contratti bancari estinti dopo la morte del "de cuius" ed originariamente intestati sia a questi che a terzi, ha il diritto di acquisire piena cognizione del contenuto delle informazioni detenute dall´istituto bancario e, tra esse, delle generalità dei terzi cointestatari; ne consegue che, in caso di presentazione dell´istanza d´accesso, la Banca/titolare del trattamento non può condizionare la messa a disposizione della documentazione afferente al rapporto al previo rilascio, da parte dell´interessato, di una "liberatoria", trattandosi di modalità di riscontro non prevista dalla legge n. 675/1996.

  • Garante 3 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 20 [doc. web n. 1065256]


L´erede testamentario ha diritto di accedere ai dati personali relativi a rapporti intrattenuti dal suo dante causa con un istituto di credito. Tuttavia, ove la richiesta riguardi certificati di deposito al portatore emessi su richiesta del "de cuius", in relazione ai quali sia stato denunciato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione, l´istituto emittente dovrà (a norma dell´art. 6, comma 3, della legge 30 luglio 1951 n. 948) rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza aggiungere alcuna indicazione utile a meglio identificare il libretto.

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 26 [doc. web n. 1066455]


Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, il diritto di accesso, se riferito alle informazioni concernenti persone decedute, può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse. Il figlio del defunto, in relazione ai connessi profili successori, ha quindi titolo a proporre ad un istituto di credito, con cui il genitore aveva intrattenuto vari rapporti, un´istanza di accesso ai dati personali (operazioni bancarie, movimenti di denaro, ecc.] del de cuius, a prescindere dalle prerogative riconosciute in altra sede da norme ulteriori, quali quelle contenute nel T.U. in materia bancaria (art. 119, comma 4, del d.lg. n. 385/1993, come sostituito dall´art. 24 del d.lg. n. 342/1999). Né l´esercizio del diritto di accesso può essere subordinato all´esibizione di particolari documenti (relativi ai vari eredi e all´esistenza e allo stato delle disposizioni testamentarie), o essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico.

  • Garante 8 ottobre 2003 [doc. web n. 1053855]


Sebbene la disciplina in materia di tutela dei dati personali riconosca a chiunque vi abbia interesse, e dunque anche gli eredi, il diritto di accedere ai dati di una persona deceduta, tuttavia non rientrano in tale categoria i dati anagrafici relativi ad un soggetto delegato dal de cuius ad operare sui suoi rapporti bancari. Tali dati non sono infatti dati personali del defunto, ma sono dati personali di un soggetto terzo e come tali non suscettibili di essere oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 675/1996. Ne consegue che il ricorso al Garante, proposto dagli eredi del titolare di una polizza titoli nei confronti di un istituto di credito, volto a conoscere gli estremi identificativi della persona delegata dal defunto ad operare sui titoli stessi, va dichiarato inammissibile (nella specie la banca, dopo un iniziale rifiuto, si era dichiarata disponibile ad aderire alle richieste formulate senza però dar seguito a tale proposito almeno fino alla decisione del ricorso).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1053654]