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Autorizzazione specifica al trattamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI > Dati sensibili > Dati idonei a rivelare convinzioni religiose > Autorizzazione specifica al trattamento

Il Garante, specificamente richiesto, ha autorizzato una società cooperativa di assicurazioni a raccogliere e conservare i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose dei soci in considerazione di precise disposizioni dello statuto della società, che presuppone l’ammissione soltanto di coloro che professano la religione cattolica e prevede, in attuazione dello scopo mutualistico perseguito, l’offerta ai soci di contratti di assicurazione a condizioni particolarmente vantaggiose. Il rilascio della specifica autorizzazione si è reso necessario in quanto, nonostante una parte dei trattamenti effettuati dalla società risultasse disciplinato dall’autorizzazione generale n. 5/2002, applicabile anche alle attività di assicurazione, la peculiarità della disposizione statutaria - il cui contenuto è stato ritenuto meritevole di considerazione - comporta un trattamento non previsto dalle autorizzazioni generali.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 27, pag. 12 [doc. web n. 1065280]