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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1140419]

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[doc. web. n. 1140419]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Daniele Vantaggiato

nei confronti di

Age One Agency s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti della Age One Agency s.r.l. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento di dati personali, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, l´esistenza di una propria autorizzazione a trattare i dati personali e l´eventuale comunicazione a terzi dei dati stessi; con la medesima istanza il ricorrente si era opposto al trattamento dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 la resistente ha riposto precisando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di non avere mai comunicato a terzi i dati personali trattati. Ha chiesto però l´indicazione dell´indirizzo di posta elettronica oggetto di trattamento, non potendo altrimenti dare corso all´opposizione manifestata dal ricorrente.

Con memoria pervenuta il 14 maggio 2003, il ricorrente ha comunicato l´indirizzo di posta elettronica in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Con riferimento alle richieste formulate dall´interessato nell´istanza di cui all´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29, deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento cui il titolare ha fornito compiuto riscontro. Il ricorso va invece accolto in ordine all´opposizione al trattamento stesso, non avendo il titolare fornito riscontro nell´attesa dell´indicazione dell´indirizzo e-mail dell´interessato. Age One Agency s.r.l. dovrà fornire riscontro al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dando conferma dell´ avvenuto adempimento anche al Garante entro il medesimo termine.

Vanno, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande tese a conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante al trattamento dei dati, l´esistenza dell´autorizzazione del ricorrente a trattare i dati stessi nonché la loro eventuale comunicazione a terzi, trattandosi di richieste che, per il tenore con cui sono formulate, non risultano proponibili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico di Age One Agency s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento e ordina ad Age One Agency s.r.l. di aderire nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione, le ulteriori richieste del ricorrente;

d) ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto nella misura di euro 50, previa parziale compensazione della residua parte, a carico della Age One Agency s.r.l., che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1140419
Data
21/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso