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Provvedimento del 1 giugno 2005 [1139991]

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[doc. web n. 1139991]

Provvedimento del 1 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 aprile 2005 da Moreno Circi, rappresentato e difeso dall´avv. Marco d´Agostino presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Banca Intesa S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto di accedere ai dati personali relativi ad un contratto di conto corrente aperto presso una filiale di Roma nel 1990 e chiuso nel settembre 2001; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 aprile 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 6 maggio 2005 con la quale la banca resistente, ad integrazione di precedenti riscontri, ha manifestato la propria disponibilità a fornire copia dei documenti contenenti i dati richiesti, condizionando, tuttavia, la consegna di della documentazione al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in ragione dei "costi effettivamente sopportati per la ricerca e la riproduzione della documentazione";

VISTA la memoria pervenuta il 10 maggio 2005 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ritenendo "illegittimo" il contributo preteso per la consegna dei dati richiesti;

RILEVATO che la banca resistente non ha fornito idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente, nonostante la disponibilità manifestata nel corso del procedimento;

CONSIDERATO infatti che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RILEVATO altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, l´esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1995, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari, contenenti o meno dati personali;

RITENUTO quindi che, per questi motivi, il ricorso deve essere accolto e che va ordinato a Banca Intesa S.p.A. di comunicare in forma intelligibile al ricorrente, entro il 15 luglio 2005, tutti i dati che lo riguardano, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Banca Intesa S.p.A. di corrispondere alla richiesta del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1139991
Data
01/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso