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Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132682]

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[doc. web n. 1132682]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Simonetti

nei confronti di

We Weave Web s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo alla newsletter del sito www.finesettimana.it), unitamente ad alcune istanze non rientranti tra quelle previste dalla citata disposizione, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato.

Con nota del 19 marzo 2003, la resistente aveva risposto dichiarando di non detenere più i dati personali del ricorrente nel proprio database (nel quale sarebbero peraltro inseriti esclusivamente gli indirizzi e-mail regolarmente registrati dagli utenti del citato sito Internet che desiderino ricevere la newsletter in questione)

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 20 maggio 2003, sostenendo:

  • di aver cancellato l´indirizzo e-mail dell´interessato già il 19 marzo 2003, a seguito dell´istanza proposta dallo stesso ai sensi dell´art. 13;
  • di aver adottato, altresì, "ulteriori sistemi di sicurezza nella procedura di iscrizione" alla newsletter (consistenti nell´utilizzazione di un software che "ad ogni richiesta di iscrizione invia un´e-mail con richiesta di conferma all´indirizzo iscritto nel campo dell´utente" e, solo a conferma, ottenuta "provvede ad aggiungere l´indirizzo all´elenco dei destinatari delle newsletter").

In replica ad alcune osservazioni del ricorrente (il quale aveva manifestato perplessità in ordine ai riscontri pervenuti), la resistente in data 28 maggio 2003 ha fornito ulteriori precisazioni, anche di tipo tecnico, a conferma delle asserzioni già formulate.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro in relazione all´opposizione dell´interessato al trattamento dei dati, attestando con dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati in questione e di aver adottato i necessari accorgimenti per evitare il futuro invio di comunicazioni commerciali non sollecitate. In ordine a tale profilo, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso deve essere invece accolto in relazione alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento se designato, istanza in ordine alla quale la resistente non ha fornito alcun riscontro. We Weave Web s.r.l dovrà comunicare all´interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure in modo non completo, prima e nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina al resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine ai restanti profili;

c) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di We Weave Web s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132682
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso