g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132668]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1132668]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Alfredo Vulcano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata, concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto (unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del soggetto individuato dal ricorrente come titolare del trattamento (invito che, dalla documentazione in atti, risulta a questi pervenuto in data 5 giugno 2003 al recapito indicato dal medesimo nella e-mail contestata), il resistente non ha fornito alcun riscontro.

Con nota inviata via fax il 9 giugno 2003, il ricorrente, nel sottolineare di non aver ricevuto alcun riscontro da parte del resistente, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Il ricorso è fondato.

Il titolare del trattamento identificato dal ricorrente non risulta aver fornito alcun riscontro alle richieste dell´interessato.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, in ragione delle modalità adottate, non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge, che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Il resistente dovrà astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, dal trattare illecitamente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate e dovrà in particolare cancellarli in qualunque forma essi siano conservati.

In ordine alle altre richieste, il resistente dovrà poi comunicare all´interessato, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la fonte dalla quale sono stati ricavati i dati personali in questione e tutti gli estremi identificativi del titolare, nonché responsabile del trattamento eventualmente designato, in applicazione del predetto art. 13.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del resistente l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per ciò che attiene all´opposizione al trattamento illecito dei dati personali del ricorrente e ordina al resistente di astenersi dal medesimo trattamento, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne le richieste di conoscere l´origine dei dati del ricorrente e tutti gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del relativo trattamento e ordina al resistente di comunicare al ricorrente la fonte dei dati in questione, nei termini di cui in motivazione, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Alfredo Vulcano, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132668
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso