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Provvedimento del 10 giugno 2003 [1132625]

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[doc. web n. 1132625]

Provvedimento del 10 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Re Francesco

nei confronti di

Netfraternity Network S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano detenuti dalla resistente, nonché di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile e dell´incaricato se designati, le finalità del trattamento stesso, la notizia dell´eventuale trasferimento a terzi dei dati in questione, il blocco e la cancellazione dei medesimi dati, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso, proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

Nel rispondere, in data 16 maggio 2003, all´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha sostenuto di aver tempestivamente risposto alla richiesta formulata dal ricorrente (con lettera del 2 maggio 2003), di essere proprietaria dell´indirizzo e-mail info@nfn.it, di essere altresì in possesso di un account riconducibile al ricorrente e di aver in ogni caso cancellato i dei dati in questione.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 3 giugno 2003, ritenendosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Quanto alle richieste dell´interessato si osserva preliminarmente che la pretesa di conoscere gli estremi identificativi dell´incaricato del trattamento, eventualmente designato, è inammissibile in quanto non rientra tra quelle previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996. Detta disposizione, infatti, consente di conoscere solo gli estremi identificativi relativi al titolare ed al responsabile del trattamento (cfr. art. 13 comma 1, lett. b), che rinvia all´art. 7, comma 4, lett. a) ed h).

Inammissibile è, anche, per il tenore con cui è formulata la domanda volta a conoscere quali specifici dati siano stati eventualmente trasferiti a terzi e gli estremi identificativi di detti soggetti.

L´art. 13, comma 1, lett. c), n. 4 consente, infatti, di ottenere solo l´attestazione della comunicazione a terzi dell´avvenuto adempimento delle operazioni previste dai precedenti n. 2 e 3 della stessa norma (cancellazione, trasformazione in forma anonima, ecc.).

Venendo all´esame delle richieste tese a conoscere i dati personali ancora detenuti dalla resistente, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, le finalità dello stesso, oltre che ad ottenere la cancellazione dei dati, si rileva in primo luogo che la società resistente non ha prodotto la lettera (2 maggio 2003) con la quale afferma di aver risposto all´istanza ex art. 13. Dal canto suo il ricorrente nega di averla mai ricevuta.

In tale situazione di fatto, non risultando provata l´affermata circostanza, si deve allo stato degli atti ritenere che solo nel riscontrare l´invito ad aderire del Garante la resistente abbia comunicato i dati del ricorrente in suo possesso, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e le finalità dello stesso, dando conferma (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") dell´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

Ne consegue che, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, su tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere.

Fondata è invece la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ove nominato. A tale domanda, infatti, la resistente non ha risposto.

Entro questi limiti il ricorso va accolto e la società resistente dovrà comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro il medesimo termine.

Per quanto concerne le spese del procedimento, forfetariamente determinate nella misura di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibili le richieste tese a conoscere gli estremi identificativi dell´incaricato del trattamento e ad ottenere notizia dell´eventuale trasferimento a terzi con indicazione specifica di questi ultimi;

b) dichiara non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione alle richieste di comunicazione dei dati e di conoscere le finalità del trattamento, oltre che di cancellazione dei dati stessi;

c) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ed ordina alla resistente di darne comunicazione al ricorrente nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.


Roma, 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132625
Data
10/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso