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Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132576]

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[doc. web n. 1132576]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Dimitri Bini;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento, l´origine dei dati personali che lo riguardano, l´eventuale comunicazione a soggetti terzi dei medesimi dati, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha fornito riscontro con memoria ricevuta in data 19 maggio 2003, comunicando:

  • di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dal proprio archivio e di non essere stato in grado di farlo prima, poiché nell´istanza ex art. 13 lo stesso non risultava indicato;
  • di utilizzare la posta elettronica a fini di collezionismo, "senza raccogliere né memorizzare alcun dato personale, senza attingere ad altri indirizzari che la propria rubrica e solo ad uso personale, composta dai colleghi collezionisti che chiedono di esservi inseriti o da indirizzi di persone con cui ha avuto corrispondenza in tema";
  • di non essere in grado di ricostruire l´origine dei dati del ricorrente, "ma di essere certo di essere stato contattato dal medesimo indirizzo da un collezionista, perché altrimenti non avrebbe potuto avere detto indirizzo".

Il ricorrente, con nota anticipata via fax in data 20 maggio 2003, ha ribadito le proprie richieste richiedendo altresì al titolare la comunicazione in forma intelligibile di tutti i suoi dati personali da questi trattati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle istanze proposte dall´interessato, attestando tra l´altro (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.


Roma, 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132576
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso