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Provvedimento del 16 maggio 2003 [1132429]

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[doc. web n. 1132429]

Provvedimento del 16 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria Rita Muzi

nei confronti di

FLAEI – Federazione lavoratori aziende elettriche italiane;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, iscritta al sindacato di categoria FLAEI – Federazione lavoratori aziende elettriche italiane, afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di accedere al complesso dei dati personali trattati dal predetto sindacato e di conoscerne l´origine e le finalità del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 24 aprile 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota inviata via fax il 7 maggio 2003, con la quale ha comunicato le finalità del trattamento effettuato e l´origine dei dati personali relativi alla ricorrente che ha indicato in nome, cognome, indirizzo, località di residenza e inquadramento (dati riportati nella delega sindacale, sottoscritta dalla ricorrente nel 2001 ed allegata alla documentazione).

Con nota pervenuta via fax il 15 maggio 2003, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando di non aver ricevuto alcuna indicazione in ordine ad una serie di dati personali che la riguardano trattati dal resistente (quali, ad esempio, dati contenuti nella corrispondenza intercorsa a seguito di richieste dalla stessa formulate in qualità di lavoratrice iscritta, dati relativi alla storia lavorativa della stessa, ecc.).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso al complesso dei dati personali relativi all´interessata detenuti da una organizzazione sindacale alla quale la stessa risulta iscritta.

La resistente, sia pure solo a seguito del ricorso, ha fornito un parziale riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessata, formulata ai sensi art. 13 della legge n. 675/1996, comunicandole alcuni dati personali che la riguardano, la loro origine e le finalità del trattamento effettuato. Per questa parte deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare (che si è limitato a comunicare i soli estremi identificativi della ricorrente) non ha invece chiarito se tali dati sono gli unici detenuti o se negli archivi dell´organizzazione vi siano altre informazioni relative alla ricorrente, così come dalla stessa ipotizzato.

Il ricorso deve quindi essere accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli altri dati personali relativi alla ricorrente (diversi da quelli già comunicati) eventualmente detenuti dal titolare del trattamento. FLAEI – Federazione lavoratori aziende elettriche italiane dovrà comunicare alla stessa tali dati, secondo le modalità di cui all´art. 17 del citato d.P.R. n. 501/1998 ed entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data. Qualora il titolare non detenga altri dati parimenti dovrà fornire un inequivocabile riscontro in tal senso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente e in modo non completo, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali dell´interessata eventualmente detenuti da FLAEI – Federazione lavoratori aziende elettriche italiane e non ancora comunicati e ordina alla stessa di metterli a disposizione dell´interessata nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di FLAEI – Federazione lavoratori aziende elettriche italiane, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 16 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132429
Data
16/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso