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Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132410]

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[doc. web n. 1132410]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Andrea Lodrini

nei confronti di

Aerre s.a.s. di Rosati Alberto e C.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con un messaggio e-mail inviato al ricorrente (e da questi comunicato all´Autorità con nota inviata via fax il 1° giugno 2003) sostenendo che:

  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente è stato reperito sul sito Internet   www.sanlorenzo.roma.it/guest/guest.asp, nonché sul sito Internet www.scolopaxrusticola.com/italia/guestbook.html"che la hanno resa pubblica";
  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente è stato utilizzato per l´invio di una sola e-mail e che "nessun ulteriore invio è stato effettuato dal nostro cliente" all´indirizzo dell´interessato, come da quest´ultimo richiesto;
  • nessun responsabile per il trattamento dei dati personali è stato designato;
  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente è stato cancellato dalla banca dati del cliente (per il quale la resistente ha agito da "registrant" del sito www.cartomanzia.it dal quale è partito il messaggio e-mail in questione) "nel giorno stesso della richiesta".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato con riferimento all´origine dei dati personali che lo riguardano e all´opposizione al loro trattamento, avendo anche verificato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente è stato cancellato dalla banca dati del cliente per il quale la resistente ha agito da "registrant".

In relazione alle richieste del ricorrente va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, prima e dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Aerre s.a.s di Rosati Alberto e C., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132410
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso