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Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132195]

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[doc. web n. 1132195]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Delia Ciccarelli rappresentata e difesa dall´avv. Domenico Ciccarelli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente contesta la liceità del trattamento effettuato presso il quotidiano "La Repubblica" in relazione alle pubblicazioni, avvenute il 27 luglio e il 19 settembre 2002, di due articoli che descrivevano l´uno l´attività di due locali frequentati da giovani e, l´altro, la diffusione tra le nuove generazioni di bevande light o soft drink, riportando anche una fotografia che la ritrae mentre sorgeggia una bevanda.

Contestando l´accostamento tra l´immagine della ricorrente (che era stata peraltro ritratta mentre beveva un frullato) e la tematica del rapporto giovani-alcool, il difensore della stessa aveva formulato in data 10 ottobre 2002 un´istanza con la quale aveva chiesto alla resistente l´"immediata consegna dei negativi relativi alle foto", opponendosi a "qualsiasi altro loro uso".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito la propria richiesta -anche in riferimento alla tutela del ritratto delle persone prevista dalla legge sul diritto d´autore- ed ha chiesto altresì di conoscere la logica e le finalità del trattamento, nonché i dati trattati e la loro origine.

A seguito di richiesta di regolarizzazione inoltrata da questa Autorità, con la quale l´interessata era stata invitata ad integrare il ricorso con riferimento all´istanza ex art. 13, la ricorrente ha risposto allegando un´istanza identica a quella del 10 ottobre 2002 già risultante in atti, corredata della terza pagina recante la delega al difensore.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ha risposto con due fax in data 10 e 12 giugno 2003, indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento medesimo e sostenendo:

  • la fotografia che ritrae l´interessata "è stata acquistata dalla agenzia Tam Tam Fotografie (…) e catalogata nel sistema informatico di archiviazione del materiale fotografico del quotidiano la Repubblica";
  • tale "materiale fotografico (…) viene fornito dalle agenzie o dai fotografi in formato digitale (…); pertanto, nessun negativo è in possesso della redazione de la Repubblica, né dell´editore";
  • "i file contenenti l´immagine digitale della fotografia" relativa alla ricorrente "sono stati eliminati a far data dal 16 ottobre 2002 (…)";
  • "il trattamento dei dati è stato effettuato nell´ambito dell´esercizio dell´attività giornalistica e per l´esercizio delle relative finalità ";
  • "non si è provveduto a dare riscontro alla precedente richiesta del 10.10.2002 in quanto la stessa non è stata formulata ai sensi dell´art. 13 l. 675/1996".

Nel medesimo riscontro, la società ha formulato poi varie eccezioni relative alla validità dell´istanza ex art. 13 –che nelle prime due pagine non recava il nome dell´odierna ricorrente "per tutelarne la privacy"- e alla mancata indicazione nel ricorso di richieste già formulate nella predetta istanza o legittime in base al citato art. 13.

Con nota fax del 12 giugno 2003 la ricorrente, nel dichiarare di aver preso atto dell´avvenuta cancellazione dei propri dati, ha però ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistiche, mediante la pubblicazione di una fotografia della ricorrente su un quotidiano.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 afferma infatti che l´interessato che intenda presentare un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento.

Nel caso di specie, l´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 è stata rivolta dall´avv. Domenico Ciccarelli alla resistente in qualità di "procuratore" dell´interessata. Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che lo stesso abbia allegato copia della procura rilasciata dall´interessata medesima, ma non copia di un documento di identità o altro idoneo elemento atto a dimostrare la legittimazione della stessa a proporre la specifica istanza in questione in rapporto alla fotografia che il quotidiano aveva pubblicato senza, però, riferimento nominativo alcuno.

L´inammissibilità accertata preclude ogni valutazione nel merito e sull´idoneità del riscontro fornito dalla resistente che ha peraltro dichiarato di aver cancellato i dati relativi alla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132195
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso