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Provvedimento del 17 aprile 2003 [1131793]

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[doc. web n. 1131793]

Provvedimento del 17 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Paolo Maschera;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere (unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle specificamente previste dal citato art. 13) l´origine dei dati che lo riguardano, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 1° aprile 2003, allegando copia di un riscontro già inviato al ricorrente il 10 marzo 2003 a mezzo posta prioritaria e nel quale sosteneva di:

  • aver inviato la e-mail contestata utilizzando "un programma, chiamato Advanced Express Mail, che consente, inserendo semplicemente un provider di posta (Tin.it, Libero, Virgilio, ecc.), ed inserendo le prime tre o quattro lettere di un nome, (fran, giov, paol ecc.), di inviare automaticamente una mail a tutti gli indirizzi validi che il programma rileva su un server";
  • aver ricevuto tale programma e le istruzioni per il suo utilizzo proprio acquistando i "report" di cui si parla nella e-mail inviata;
  • non aver comunicato l´indirizzo dell´interessato a terzi.

Con nota inviata via fax l´8 aprile 2003, il ricorrente, nel contestare di non aver ricevuto un idoneo riscontro da parte del resistente, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Il ricorso è fondato.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, in ragione delle modalità adottate, non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema «Mlm» sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

La persona fisica che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente formulate con specifico riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, indicando le modalità attraverso cui è stato reperito l´indirizzo di posta elettronica dello stesso.

Per questa parte deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso va, invece, accolto per quanto concerne la formulata opposizione al trattamento. Il resistente dovrà pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dare conferma all´interessato e a questa Autorità dell´avvenuta cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente illecitamente acquisito e di astenersi dal suo ulteriore utilizzo illecito.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 40 euro a carico di Paolo Maschera, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato sia prima che dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento e ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 ordina al resistente di cancellare l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente e di astenersi dal suo ulteriore illecito nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 40 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Paolo Maschera, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1131793
Data
17/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso