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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1128985]

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[doc. web n. 1128985]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Lottici

nei confronti di

International Masters Publishers s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Con un´istanza formulata nei confronti della International Masters Publishers s.r.l. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il ricorrente, nel contestare l´invio di un messaggio a contenuto promozionale ricevuto per posta ordinaria, aveva chiesto di conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento di dati personali, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, l´esistenza di una propria autorizzazione a trattare i dati, l´eventuale comunicazione a terzi dei dati stessi; con la medesima istanza il ricorrente si era opposto, altresì, al trattamento.

La società rispondeva all´istanza, dichiarando di non avere comunicato i dati a terzi, ed assicurando, in merito all´opposizione al trattamento, di avere preso atto della volontà dell´istante e di avere provveduto affinché questi non ricevesse alcun´altra comunicazione da parte della società.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, rilevato il non esaustivo riscontro fornito dalla società, si limitava a reiterare le richieste concernenti gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l´esistenza dell´autorizzazione al trattamento dei dati, chiedendo, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 la resistente non ha fornito ulteriori riscontri.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali a mezzo di posta ordinaria.

Le richieste dell´interessato, formulate nell´istanza di cui all´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29, sono parzialmente fondate. Il titolare del trattamento non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato formulata dall´interessato nell´istanza di cui all´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della medesima legge. International Masters Publishers s.r.l. dovrà pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, comunicare all´interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Deve essere invece dichiarata inammissibile l´ulteriore domanda del ricorrente tesa a conoscere l´esistenza del proprio consenso (dal ricorrente chiamato "autorizzazione") al trattamento dei dati, trattandosi di richiesta che, per il tenore con cui è formulata, non risulta azionabile ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina alla resistente di aderire alla stessa nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile l´ulteriore richiesta del ricorrente;

c) ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto nella misura di euro 50, previa parziale compensazione della residua parte, a carico di International Masters Publishers s.r.l., che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128985
Data
21/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso