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Provvedimento del 7 maggio 2003 [1128842]

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[doc. web n. 1128842]

Provvedimento del 7 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Arnoldo Mondatori editore S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto alla diffusione dei dati che lo riguardano attraverso un forum di discussione -ospitato su una pagina web della Arnoldo Mondatori editore S.p.A. relativa ad un settimanale dalla stessa edito- ed aveva chiesto, altresì, la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi.

A seguito di tale istanza il titolare del trattamento aveva comunicato all´interessato l´elenco dei dati detenuti, ma non aveva eliminato i dati dalla predetta pagina web.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dalla citata "pagina internet" dei dati che lo riguardano, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 18 aprile 2003, il titolare del trattamento, con nota anticipata via fax il 30 aprile 2003, ha sostenuto che:

  • già a seguito dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675 proposta dal ricorrente in data 3 febbraio 2003, la resistente aveva provveduto non solo a dare riscontro alla richiesta di accesso ai dati, ma anche a cancellarli "dagli archivi di Mondadori.com Spa (…)";
  • per procedere alla richiesta eliminazione dei dati personali del ricorrente "dalla pagina web che ospita il forum in questione", era necessario oscurare la pagina web "nella sua totalità, con la conseguenza della perdita indiscriminata di tutti i contenuti ivi proposti";
  • tuttavia, al fine di dare pieno riscontro alla richiesta del ricorrente, "si è comunque provveduto a tale oscuramento".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali operato attraverso la pubblicazione di alcuni dati del ricorrente nell´ambito di un forum di discussione ospitato su una pagina web della società resistente relativa ad un settimanale dalla stessa edito. A tale forum l´interessato aveva liberamente partecipato inviando tramite e-mail alcuni suoi interventi.

L´utilizzo dei dati del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Il ricorso è infondato.

Il trattamento dei dati personali in questione rientra nella sfera di applicazione della legge n. 675/1996 e ricade nella fattispecie disciplinata dall´art. 25, comma 4-bis, della medesima legge, che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamento di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che esercitano professionalmente l´attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale genere di trattamenti si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998). Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa, alla manifestazione del consenso e all´esonero dall´obbligo di informativa (art. 7, comma 5-ter, lettera n) della legge n. 675/1996), nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione con la libertà di espressione).

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati del ricorrente (che, peraltro, è stato recentemente interrotto dal titolare del trattamento mediante la cancellazione totale della pagina web in questione).

L´interessato non ha peraltro motivato in alcun modo la citata richiesta di cancellazione (che può essere ottenuta solo in caso di violazione di legge), né ha indicato i "motivi legittimi" che giustificherebbero la palesata opposizione al trattamento che, come detto, risulta essere stato effettuato nell´ambito di una libera discussione in rete al quale l´interessato ha volontariamente deciso di partecipare.

Alla luce della particolarità e della novità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.


Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128842
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso