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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1121322]

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 [doc. web. n. 1121322]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Federico Traverso rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bendin presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Provincia di Genova;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, in qualità di partecipante ad un progetto di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro gestito dalla Provincia di Genova (denominato "Progetto Match"), nel luglio 2001 aveva fornito a detttale a amministrazione alcuni dati che lo riguardano mediante consegna del proprio curriculum vitae. Tale progetto, ad avviso dell´interessato, prevedeva che i dati dei partecipanti sarebbero stati "inseriti in una banca dati elettronica a disposizione di aziende interessate, con possibilità per il candidato/interessato di aggiornare i propri dati", ove necessario, anche telefonicamente. L´interessato sostiene di aver appreso, nel dicembre 2002, che i dati comunicati nel corso dei successivi contatti con gli addetti al call center del predetto progetto, così come quelli forniti in origine, non sarebbero registrati nella banca dati elettronica e che esclusivamente il curriculum vitae inizialmente fornito risultava presente negli archivi cartacei del "Progetto Match". Ciò, ad avviso del ricorrente, avrebbe impedito alle aziende eventualmente interessate di prendere visione dei dati allo stesso relativi.

Successivamente, in data 18 aprile 2003 l´interessato aveva formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della Provincia di Genova con la quale aveva chiesto di accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere l´origine dei dati e la logica, le finalità e le modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di conoscere i soggetti cui i dati erano stati comunicati. L´interessato si era riservato altresì di chiedere, all´esito del riscontro, l´aggiornamento, la rettificazione, l´integrazione e/o la cancellazione dei dati, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel sostenere, ex novo, che la Provincia di Genova non gli avrebbe fornito l´informativa sul trattamento dei dati personali, ha ribadito le richieste già formulate nella citata istanza ex art. 13 e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, in data 12 maggio 2003, la Provincia di Genova, con nota via fax il 20 maggio 2003, nel fornire alcuni prospetti contenenti i dati personali relativi al ricorrente, ha precisato:

  • di aver acquisito tali dati "da specifiche dichiarazioni (…) rese" dal ricorrente "alla presenza degli operatori agli sportelli o nel corso di colloqui" successivi "o da aggiornamenti effettuati per via telefonica";
  • che le finalità del trattamento, "che avviene per via informatica, sono coerenti con le attuali disposizioni di legge che affidano ai Centri Provinciali per l´impiego il compito di accertare la disponibilità al lavoro dei soggetti in cerca di occupazione e favorire l´incrocio domanda-offerta di lavoro";
  • che, nel gennaio 2003, la posizione relativa al ricorrente è stata segnalata alla società Maneco s.r.l. che aveva manifestato la necessità di assumere personale "in possesso di una esperienza professionale coerente con quella (…) posseduta" dall´interessato;
  • che "il trattamento informatico dei dati, la cui titolarità fa capo al Dott. Riccardo Degl´Innocenti–Piazzale Mazzini, 2 Genova– è effettuato esclusivamente nel (…) diretto interesse" del ricorrente "e nei limiti consentiti dalla legge".

Con memoria inviata il 21 maggio 2003 il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro. Lo stesso ha sostenuto che alcuni dei dati riportati nei curriculum vitae forniti dal ricorrente nel luglio 2001, e successivamente nel gennaio 2003 (che la resistente ha prodotto allegandoli alla citata nota del 20 maggio 2003), non sarebbero riportati nella "Scheda anagrafica" datata 5 maggio 2003, né risulterebbero dalle schermate della Banca dati Net Labor (documentazione anch´essa fornita in allegato alla citata nota). Inoltre, il ricorrente ha eccepito che nelle stesse schermate sarebbero indicati alcuni codici e punteggi di cui non viene fornito il significato, cosicché tali informazioni non sarebbero rese intelligibili o di agevole comprensione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso al complesso dei dati personali detenuti dal titolare in qualità di promotore di un progetto di intermediazione istituzionale tra domanda ed offerta di lavoro ("progetto Match") e riferiti al percorso di studi e alla carriera professionale del ricorrente.

Per quanto concerne la richiesta di accesso ai dati, che non è stata oggetto di idoneo riscontro, il ricorso deve essere in parte accolto. La resistente, seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, ha comunicato al ricorrente un elenco di dati che lo riguardano.

In relazione alle informazioni riportate nelle schermate della Banca dati Net Labor in forma di codici o punteggi, di cui non è stato fornito il significato, la Provincia di Genova dovrà, entro quaranta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, integrare il parziale riscontro già fornito, comunicando al ricorrente, in forma agevolmente comprensibile, tutti gli eventuali altri dati personali che lo riguardano oltre quelli già comunicati, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

Per quanto riguarda invece i dati personali già messi a disposizione del ricorrente nei predetti termini, deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere l´origine dei dati, nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare fornito al riguardo adeguato riscontro.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere i soggetti cui i dati sono stati comunicati, il ricorso è, poi, inammissibile, non configurandosi tale richiesta come esercizio di alcuno dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, i soli per i quali possa essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della predetta legge. La resistente, nel corso del procedimento, ha comunque confermato di aver segnalato, nel gennaio 2003, la posizione del ricorrente ad una società di cui ha fornito gli estremi identificativi.

Per quanto concerne infine la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, il ricorso deve essere accolto, non avendo la resistente fornito alcun riscontro al riguardo. La resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, entro il medesimo termine di quaranta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico della Provincia di Genova, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, anche se incompleti, forniti alle richieste dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso ai dati personali ed alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ed ordina alla Provincia di Genova di integrare i riscontri già forniti al ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere i soggetti cui i dati sono stati comunicati;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in ordine ai restanti profili;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico della Provincia di Genova, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1121322
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso