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Provvedimento del 30 giugno 2003 [1120637]

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[doc. web n. 1120637]

Provvedimento del 30 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Amedeo Ippoliti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale Intermediacasa di Ippoliti Amedeo, rappresentato e difeso dall´avv. Filippo De Magistris, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

C.N.R.–Istituto di informatica e telematica;

Intermedia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Grisendi e Rossella Ognibene presso il cui studio ha eletto domicilio;

Technorail s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, avendo chiesto più volte (e da ultimo in data 17 febbraio 2003) al C.N.R.-Istituto di informatica e telematica, che svolge le attività della cd. "Registration Authority Italiana", l´attribuzione del nome a dominio "intermediacasa.it", afferma che tale nome a dominio è stato illegittimamente attribuito ad altra società (Intermedia s.r.l.). In proposito, il ricorrente sostiene che la denominazione "intermediacasa" identificherebbe "univocamente il ricorrente il quale (...) ha da tempo provveduto a richiedere la registrazione del nome Intermediacasa, con il relativo logo, presso l´Ufficio italiano brevetti e marchi" e che il nome a dominio "intermediacasa.it" dovrebbe considerarsi quindi "dato personale della Intermediacasa di Ippoliti Amedeo".

Alla luce di tali considerazioni il ricorrente, in data 11 marzo 2003, ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto alle resistenti di "reintegrare (...) la Intermediacasa di Ippoliti Amedeo nella titolarità del nome a dominio "intermediacasa.it" (...), rettificando i dati" relativi a tale nome a dominio inseriti nel database pubblico della cd. "Registration Authority Italiana", dati che attualmente (a seguito di una richiesta formulata da Technorail s.r.l., in qualità di Internet service provider) fanno riferimento alla società Intermedia s.r.l.

A tale istanza, Technorail s.r.l. ha risposto dichiarando di non avere "il potere di togliere un nome a dominio ad una persona e/o società per assegnarlo ad altra persona e/o società ", essendo tale competenza della "Registration Authority Italiana".

Il C.N.R.-Istituto di informatica e telematica, nell´illustrare analiticamente le diverse fasi attraverso cui si è giunti all´attribuzione del nome a dominio "intermediacasa.it" alla società Intermedia s.r.l., ha risposto di aver operato nel rispetto delle "regole di naming" che disciplinano la procedura dell´attribuzione del nome a dominio su Internet e che pertanto, allo stato, l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 spetta esclusivamente alla società Intermedia s.r.l.. L´istituto di ricerca ha peraltro rilevato l´assenza dei requisiti di legittimazione formale della richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 dall´avvocato dell´interessato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito la propria richiesta di rettificazione e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 10 giugno 2003, Technorail s.r.l. ha risposto, con fax del 19 giugno 2003, ribadendo quanto già sostenuto nel riscontro fornito all´istanza ex art. 13.

Il CNR-Istituto di informatica e telematica ha risposto con nota datata 20 giugno 2003, ribadendo quanto già eccepito in occasione del riscontro fornito all´istanza del ricorrente ovvero contestando, da un lato, l´assenza di una procura all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 rilasciata dall´interessato al proprio legale in occasione della presentazione dell´istanza medesima e, dall´altro, "la carenza della qualità di interessato da parte del sig. Ippoliti".

Intermedia s.r.l., con nota depositata il 23 giugno 2003, nell´illustrare tempi e modi dell´avvenuta assegnazione a suo favore del nome a dominio "intermediacasa.it", ha sostenuto di essere l´unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 in relazione al citato nome a dominio ed ha eccepito, alla luce di ciò, l´inammissibilità del ricorso proposto.

Il ricorrente ha replicato con ulteriore memoria pervenuta via fax il 24 giugno 2003, ribadendo le proprie richieste.

Le posizioni delle parti sono state ulteriormente esposte nell´audizione del 25 giugno 2003, nel corso della quale il CNR–Istituto di informatica e telematica ha chiesto l´attribuzione in misura forfettaria delle spese a proprio favore.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla controversa attribuzione di un nome a dominio su Internet.

Il ricorso è inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto il ricorso al Garante può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´art. 13 della legge n. 675/1996 non consente infatti l´accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali relativi a terzi.

Nel caso di specie, la richiesta di rettificazione del ricorrente (avanzata peraltro dal legale dello stesso senza allegare copia della procura come invece previsto dall´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998), per il particolare tenore con cui è formulata, fa riferimento non a dati personali che lo riguardano, ma a quelli di un´altra società, la Intermedia s.r.l., cui la cd. "Registration Authority Italiana", sulla base di autonome regole, ha attribuito il nome a dominio sulla rete Internet "intercasa.it".

Per il genere specifico di contestazione sollevata, è allo stato Intermedia s.r.l., quindi, il soggetto legittimato ad esercitare i diritti di cui al citato art. 13 della legge n. 675/1996 con riferimento ai dati personali che la riguardano registrati nel database gestito dal C.N.R.-Istituto di informatica e telematica, che svolge le attività della "Registration Authority Italiana".

L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti con riferimento agli eventuali profili relativi alla registrazione del marchio ed alle eventuali ipotesi di concorrenza sleale, nonché di esercitare i diritti di cui all´art. 13 in ordine ai dati che lo riguardano detenuti dal CNR–Istituto di informatica e telematica in relazione alle citate procedure di richiesta di assegnazione del nome a dominio.

Alla luce della novità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara il ricorso inammissibile nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 30 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1120637
Data
30/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso