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Diritti dell'interessato - Opposizione al trattamento per finalità commerciali - 29 ottobre 2003 [1105572]

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[doc. web n. 1105572]

Diritti dell´interessato - Opposizione al trattamento per finalità commerciali -  29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Lottici

nei confronti di

D-Mail s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Con un´istanza formulata nei confronti di D-Mail s.r.l. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il ricorrente, nel contestare l´invio di pubblicazioni a contenuto promozionale ricevute per posta ordinaria, si era opposto al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini di informazione commerciale e pubblicitaria da parte della suddetta società, nonché per ricerche di mercato, acconsentendo al trattamento dei dati esclusivamente per quanto riguarda la gestione di ordini di acquisto.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria opposizione al trattamento, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 24 settembre 2003, ha dichiarato:

  • di presumere che l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 formulata dal ricorrente "sia stata smarrita all´interno dell´azienda nella fase di smistamento posta";
  • di non avere "alcun problema nel sospendere l´invio del catalogo (…)";
  • di aver "bloccato l´invio del (…) catalogo cartaceo consentendo l´uso dei (…) dati personali" del ricorrente "esclusivamente per la gestione degli ordini (…)";
  • che tuttavia "per motivi di postalizzazione" il ricorrente "riceverà ancora uno o due cataloghi, avendo già predisposto gli indirizzi al tipografo anticipatamente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un´istanza di opposizione al trattamento di dati personali per fini commerciali e pubblicitari e per ricerche di mercato.

Il titolare del trattamento ha fornito, anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, un adeguato riscontro alla richiesta formulata dall´interessato, assicurando di utilizzare per il futuro i dati personali del ricorrente esclusivamente a fini di gestione di ordini.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di D-Mail s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico dell a resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli