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Provvedimento del 12 gennaio 2004 [1086218]

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[doc. web. n. 1086218]

Provvedimento del 12 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

E.TR. S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L´interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003), in vigore dal 1° gennaio 2004), nei riguardi di E.TR. S.p.A., società concessionaria del servizio di riscossione tributi per la provincia di Cosenza, creditrice per imposte e tasse nei confronti del medesimo interessato.

Con l´istanza quest´ultimo si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali detenuti dal concessionario, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, "la trasformazione in forma anonima, ovvero il blocco dei trattati in violazione di legge", e l´attestazione che tali operazioni erano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati.

In particolare il ricorrente eccepisce la liceità delle modalità del trattamento dei dati prescelte dalla concessionaria, anche in riferimento alla comunicazione di informazioni inerenti alla propria posizione debitoria a terzi con i quali aveva intrattenuto rapporti professionali, in occasione dell´invio agli stessi -senza informativa e senza il proprio consenso- di una "richiesta di dichiarazione stragiudiziale" volta a verificare l´esistenza di eventuali crediti vantati dall´interessato nei loro confronti e a diffidarli a non eseguire pagamenti a favore di quest´ultimo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), l´interessato ha chiesto al Garante di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e il risarcimento dei danni subiti.

All´invito ad aderire formulato in data 26 novembre 2003, E.TR. S.p.A., con nota pervenuta il 17 dicembre 2003, nell´allegare copia di dati e informazioni relative all´interessato, ha sostenuto che:

  • il ricorrente "risulta agli atti del concessionario quale contribuente moroso nel pagamento di imposte iscritte a ruolo (…)";
  • "al fine di garantire agli enti impositori interessati la riscossione dei tributi, procedeva ad interrogare (…)", ai sensi dell´art. 18 del d.lg. n. 112/1999 e dell´art. 1 del d.m. 16 novembre 2000, il sistema informativo dell´anagrafe tributaria;
  • l´anagrafe tributaria "evidenziava rapporti economici tra il sig. XY e altri soggetti terzi";
  • "in questa circostanza il concessionario prima di procedere ad instaurare una procedura presso terzi davanti al tribunale ex art. 543 c.p.c., può notificare al potenziale terzo una richiesta di dichiarazione stragiudiziale, al fine di verificare la sussistenza o meno di crediti nei confronti del contribuente moroso" come previsto dalla risoluzione dell´Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2002 e da altre circolari del Ministero dell´economia e delle finanze.

Nel corso dell´audizione che si è svolta il 16 dicembre 2003 il ricorrente ha precisato:

  • di non aver manifestato alcun consenso al trattamento dei dati che lo riguardano;
  • di "aver avuto notizia solamente delle due "richieste di dichiarazione stragiudiziale" allegate al ricorso", ma che "ce ne possono essere altre (…) non conosciute".

Il ricorrente ha poi depositato una nota dell´Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2003 "da cui si evince che rispetto ad una cartella esattoriale relativa all´anno di imposta 1998 è già stato trasmesso al concessionario del servizio riscossione l´ordine di sgravio della medesima cartella"; ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

Con nota fax del 22 dicembre 2003, il medesimo ricorrente ha nuovamente contestato la "diffusione" dei dati personali che lo riguardano ed ha illustrato la propria situazione debitoria con riferimento a ciascuna cartella esattoriale emessa a proprio carico.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali di un contribuente ritenuto moroso effettuato da un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, mediante l´utilizzo di "dichiarazioni stragiudiziali" di terzi volte ad accertare l´esistenza di crediti o di altri rapporti utili a fini di pignoramento.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art.149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscere gli stessi e la relativa origine, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro in merito.

Il ricorso è invece fondato per quanto concerne l´opposizione al trattamento dei dati.

L´attività posta in essere dalla società concessionaria per la riscossione dei tributi comporta un trattamento di dati personali effettuato da un soggetto nei cui confronti non risulta comprovata, anche in riferimento agli artt. 10, 12 e 20 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 13, 23 e 24 del d.lg. n. 196/2003), la liceità e correttezza dell´operato, con particolare riguardo alla raccolta di dati dell´interessato presso terzi ed alla comunicazione a questi ultimi di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle menzionate dichiarazioni stragiudiziali.

Dalla documentazione in atti non risulta alcuna specifica previsione normativa di rango legislativo o regolamentare che, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003, legittimi il trattamento effettuato dal concessionario attraverso le richieste di dichiarazioni stragiudiziali di terzi. Tale attività risulta menzionata esclusivamente da disposizioni o istruzioni che non rivestono rango legislativo o regolamentare (Risoluzione n. 17/E dell´Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2002; circolari ministeriali nn. 4953 del 1933, 15055 del 1970 e 320 del 1959, citate dalla resistente).

La contestata attività, realizzata senza titolo in aggiunta alla corretta procedura di riscossione dei crediti, non risponde inoltre ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite (art. 9 della legge n. 675/1996, ora art. 11 del d.lg. n. 196/2003).

Va quindi disposto a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, il blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della società concessionaria. Ciò comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento ad eccezione della sola conservazione dei dati (art. 4, comma 1, lett. o), d.lg. n. 196/2003).

Ulteriori accertamenti verranno peraltro disposti da in un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) e c), del d.lg. n. 196/2003, anche in riferimento ai rapporti intercorrenti fra amministrazione finanziaria e società concessionarie.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta del risarcimento del danno che può essere eventualmente proposta dall´interessato, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alle richieste dell´interessato volte ad ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e a conoscere gli stessi e la relativa origine;

b) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali e, per l´effetto, dispone nei confronti di E.TR. S.p.A.-Servizio riscossione tributi, Concessione di Cosenza, il blocco del trattamento dei dati personali dell´interessato nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

d) determina nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico di E.TR. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1086218
Data
12/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso