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Provvedimento del 2 dicembre 2003 [1085607]

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[doc. web n. 1085607]

Provvedimento del 2 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Mauro Silvestri presso il cui studio ha eletto domicilio nei riguardi del trattamento di dati effettuato presso la Parrocchia di SS. Vittore e Compagni Martiri di Ravenna;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto positivo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il 1° settembre 2003 con la quale aveva chiesto che fosse annotata, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia SS. Vittore e Compagni Martiri di Ravenna, la propria "volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana" e che dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta.

A tale istanza il parroco in data 3 settembre 2003 aveva dato riscontro negativo affermando che l´atto di Battesimo "non è che il verbale di un fatto accaduto che è storia. Nessun giudice potrebbe né cancellarlo né alterarlo".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il medesimo parroco, con nota pervenuta l´11 novembre 2003, ha dichiarato di aver provveduto, su autorizzazione dell´Arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia, ad effettuare nel registro dei battezzati l´annotazione richiesta dal ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell´odierno ricorrente di apporre l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Al riguardo il parroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato ha inoltrato un riscontro adeguato comunicando di aver apposto a margine del registro dei battezzati l´annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari a soli euro 50 a carico della resistente, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto in misura pari a 50 euro a carico di parte resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli