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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1085483]

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[doc. web n. 1085483]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Nicola Pepe nei confronti di

Com.net s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Com.net s.r.l. la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine. L´interessato aveva altresì chiesto di conoscere la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato.

A seguito di tale richiesta, la società forniva un generico riscontro all´interessato, con il quale confermava l´esistenza di dati, ne comunicava la sola tipologia, indicava gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e, in modo assai generico, la logica, le finalità e le modalità del trattamento.

Ritenendo insoddisfacente il riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 con il quale ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. Il ricorrente ha poi manifestato perplessità in ordine alla "liceità" dei trasferimenti di dati intercorrenti tra la società resistente ed altri soggetti (Omnia Logistic s.r.l., Omnia Network e Wind Telecomunicazioni S.p.A.), nei cui confronti ha presentato altri ricorsi.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 13 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota datata 27 novembre 2003, ha comunicato:

  • in forma intelligibile tutti dati personali del ricorrente che ha dichiarato di detenere;
  • l´origine dei medesimi dati, specificando che gli stessi sono stati ricevuti dalla società "attraverso un´attività di scaricamento dati effettuata con una connessione FTP direttamente dal sito Wind Telecomunicazioni";
  • che il nominativo del ricorrente "è tra i potenziali soggetti contattabili per tele-promozioni";
  • che la società resta a disposizione per cancellare il nominativo del ricorrente dai propri archivi, qualora lo stesso manifesti tale volontà.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessato effettuato da una società che ha operato nell´ambito di un mandato di agenzia che sarebbe stato conferito da Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste formulate dall´interessato, alle quali la società resistente ha fornito, in seguito alla presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro. Tale dichiarazione non pregiudica l´esito dei complessi accertamenti che questa Autorità definirà nell´ambito dei procedimenti di controllo già attivati sulla questione a seguito di precedenti ricorsi.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Com.net s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 150, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085483
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso