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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1085455]

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  [doc. web. n. 1085455]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Natascia Orrù

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente ha formulato, nel giugno 2003, un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Crif S.p.A., chiedendo la cancellazione dei dati personali che la riguardano.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, formulato da questa Autorità in data 27 ottobre 2003, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 17 novembre 2003, contestando l´ammissibilità del ricorso in quanto nel testo dello stesso non sono stati "esplicitati gli elementi posti a fondamento della domanda" così come previsto dal d.P.R. n. 501/1998 e sostenendo che comunque i dati personali relativi a due posizioni concernenti l´interessata, censiti nella banca dati della società, sono entrambi dati "positivi" e costituirebbero, ad avviso della società, "una buona referenza creditizia (…) nei riguardi del mondo bancario e finanziario" la cui conservazione, sempre secondo il titolare del trattamento, sarebbe pertinente e proporzionata ai sensi dell´art. 9 della legge n. 675/1996. Legittima sarebbe anche la conservazione di alcuni dati relativi ad una recente richiesta di finanziamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi alla ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

Il ricorso è inammissibile.

L´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998, contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell´art. 19, comma 2, lett.  c), dello stesso d.P.R. n. 501/1998, la chiara indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda.

Nel caso di specie, il ricorso presenta esclusivamente una richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente dalla banca dati della resistente, con riferimento ad un´analoga istanza precedentemente formulata nei confronti di Crif S.p.A., senza indicare gli elementi posti a fondamento del ricorso medesimo, con particolare riferimento alle norme la cui violazione comporterebbe la cancellazione dei dati trattati. A differenza di altre posizioni giuridiche ugualmente tutelate dall´art. 13 della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1, lettera c), n. 2, del predetto articolo (cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco) possono essere attivati solamente qualora i trattamenti in questione risultano effettuati in violazione di legge, evenienza di cui non vi è traccia nel caso di specie.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell´interessata di esercitare nuovamente i propri diritti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni (artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196) anche in relazione al consenso eventualmente manifestato alla comunicazione dei dati "positivi" alla società resistente.

Con autonomo provvedimento l´Autorità segnalerà alla resistente, nell´ambito di un distinto procedimento, la non conformità ai principi richiamati nel provvedimento generale del Garante in materia del 31 luglio 2002 della ulteriore conservazione in banca dati della posizione relativa al finanziamento estinto senza pendenze il 23 luglio 1999.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085455
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso