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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1085040]

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[doc. web n. 1085040]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Annamaria Giovine

nei confronti di

Condominio di Via Gaglianico n. 20, Torino, in persona dell´amministratore Giuseppina Ferrara;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma che la sig.a Giuseppina Ferrara, amministratore del condominio del quale fa parte un immobile di cui è proprietaria, avrebbe "illegittimamente ed illecitamente" rivelato a terzi informazioni, ritenute riservate, relative al puntuale pagamento delle spese condominiali da parte della stessa. La ricorrente, in data 29 settembre 2003, aveva rivolto nei suoi confronti una diffida a fornirle "precise ed appropriate giustificazioni" in relazione all´asserito rilascio non autorizzato di dati, annunciando altresì che in caso di mancato riscontro avrebbe dato "corso al procedimento come previsto per la tutela giurisdizionale del diritto alla riservatezza, così come disposto dall´art. 29, n. 1, della Legge 675/96".

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla citata "diffida", l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo che il Garante, dichiarata l´illegittimità della condotta tenuta dalla Sig.ra Giuseppina Ferrara in quanto lesiva del proprio diritto alla riservatezza, ordini l´immediata cessazione del comportamento illegittimo e condanni il predetto amministratore al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito, e chiedendo in ogni caso che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 3 novembre 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la sig.a Ferrara, con nota in data 11 novembre 2003, ha sostenuto che :

  • ai sensi dell´art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile "..chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all´anno in corso e a quello precedente";
  • la ricorrente aveva sottoscritto con tale sig. De Caro, in data 06.09.2003, una proposta di acquisto relativa all´immobile in questione;
  • la condotta di essa dichiarante era stata "semplicemente professionale", avendo la stessa esaudito una richiesta del sig. De Caro che il giorno 18.09.2003 aveva poi richiesto "la situazione aggiornata delle spese";
  • si riserva "di procedere nelle sedi opportune per i danni derivanti" dal comportamento della ricorrente.

Con memoria di replica pervenuta il 25 novembre 2003 la ricorrente ha sostenuto che nessuna "norma di diritto o precedente giudiziale" autorizzerebbe la condotta tenuta dalla sig.a Ferrara nelle circostanze in questione ed ha quindi ribadito le argomentazioni e le istanze già formulate.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati effettuato da un´amministratore di condominio, con specifico riferimento alla comunicazione a terzi di informazioni sulla situazione debitoria di un condomino.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Il ricorso in esame è inammissibile essendo lo stesso sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti della persona individuata come titolare del trattamento.

Nel caso di specie, con lettera del 29 settembre 2003, l´interessata si era limitata a formulare una diffida a fornire "precise ed appropriate giustificazioni" in relazione al rilascio a suo avviso non autorizzato di dati, contestando in modo particolare l´ammontare del credito vantato dal condominio. La lettera in questione, senza un riferimento formale o sostanziale ai diritti tutelati in modo specifico dal citato art. 13, ed in particolare all´opposizione ad una potenziale, ulteriore comunicazione di dati, si caratterizzava più specificamente come preannuncio di una azione volta alla "tutela giurisdizionale del diritto alla riservatezza" unitamente alla richiesta del "risarcimento dei gravissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali".

Soltanto nell´atto di ricorso l´interessata ha formulato, facendo anche espresso rinvio all´art. 18, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 501/1998 e all´art. 29 della legge n. 675/1996, la specifica richiesta di opposizione al trattamento, richiesta che riteneva erroneamente- già insita nel generico interpello del 29 settembre 2003.

La ricorrente non risulta aver pertanto seguito correttamente la procedura prevista dalla legge n. 675 per la presentazione dei ricorsi ex art. 29. Ciò peraltro non preclude alla stessa di esercitare i diritti di cui al citato art. 13, nonché di far valere dinanzi alle competenti autorità giudiziarie eventuali profili risarcitori (ove in relazione ad altri elementi probatori ne ricorrano i presupposti), profili per i quali la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085040
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso