g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1084853]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084853]

Provvedimento del 10 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Enrico Di Stefano

nei confronti di

Advertising Services Bureau s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto nella propria casella di posta elettronica "un messaggio pubblicitario che conteneva un link per la cancellazione da una (…) newsletter" e che "tale link conduceva al sito "mat.richmediapoint.it"" di cui individuava come intestatario il sig. Giampiero Pelle in qualità di amministratore delegato di Clickit s.r.l. (ora Advertising Services Bureau s.r.l.).

Nei confronti di tale società l´interessato aveva formulato un´istanza con la quale, oltre ad alcune istanze non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha risposto, con una nota inviata via fax il 5 novembre 2003, il sig. Giampiero Pelle in qualità di presidente di Advertising Services Bureau s.r.l. (già Clickit s.r.l.), dichiarando di aver riscontrato le richieste formulate dall´interessato con un´e-mail inviata il 31 ottobre 2003 (di cui ha successivamente allegato copia) con la quale ha sostenuto di aver raccolto l´indirizzo di posta elettronica che lo riguarda dal sito Internet www.luckymania.it al quale il ricorrente "risulta iscritto" e di aver provveduto alla sua cancellazione; ha fornito altresì gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Con e-mail inviata il 4 novembre 2003 all´indirizzo di posta elettronica del titolare del trattamento (di cui è allegata copia agli atti), l´interessato si è dichiarato soddisfatto dei riscontri ottenuti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza all´indirizzo di posta elettronica dell´interessato in riferimento ad un sito al quale il medesimo risulta iscritto.

In riferimento alle richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha fornito un idoneo riscontro alle istanze relative all´origine dei dati personali e alla comunicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, attestando anche, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica in questione dalla lista degli iscritti al sito.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 100 euro a carico di Advertising Services Bureau s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Advertising Services Bureau s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084853
Data
10/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso