g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084823]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084823]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Di Ruggiero rappresentato e difeso dall´avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Officina "Europea" di Raffaele Dell´Anno;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Officina "Europea" di Raffaele Dell´Anno, con la quale, nel contestare l´invio di "una missiva non sollecitata (…)", avente contenuto promozionale e/o commerciale, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonché di conoscere la logica, le finalità e le modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato. Con la predetta istanza l´interessato aveva chiesto altresì la cancellazione dei dati personali che lo riguardano di cui non era necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti, opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati stessi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota datata 10 novembre 2003, ha fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed ha sostenuto:

  • che i dati personali del ricorrente erano stati ricavati "dal modulo accettazione revisione, sottoscritto dallo stesso" (documentazione che è stata allegata in copia), comunicando così il contenuto dei dati stessi;
  • che la missiva inviata all´interessato "aveva quale unica funzione di dare preavviso della scadenza della revisione periodica effettuata dal suo autoveicolo";
  • di aver "interrotto l´invio» all´indirizzo del ricorrente di missive di carattere promozionale;
  • di aver già provveduto alla "immediata cancellazione" dei dati personali dell´interessato.

Con nota datata 19 novembre 2003, il ricorrente ha sottolineato l´illiceità dell´utilizzo per fini promozionali dei dati personali che lo riguardano (ottenuti per le sole finalità relative alla pratica di revisione del proprio autoveicolo) sottolineando l´assenza di consenso informato per l´utilizzo degli stessi per finalità pubblicitarie.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali da una impresa operante nel settore delle revisioni periodiche per autoveicoli.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alle istanze dell´interessato volte ad avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati stessi gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le finalità e la logica e le modalità del trattamento medesimo, avendo la resistente fornito al riguardo un riscontro sufficiente.

Con riferimento all´opposizione al trattamento per finalità pubblicitarie ed alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessato, va analogamente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver interrotto il trattamento dei dati personali del ricorrente per fini promozionali e/o commerciali e di aver già cancellato i medesimi dati.

L´Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative in relazione al mancato rilascio di un´idonea informativa all´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Officina "Europea" di Raffaele Dell´Anno, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 100, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084823
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso