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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084505]

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[doc. web n. 1084505]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Michelino Braiotta

nei confronti di

Azienda sanitaria n. 4 - Cosenza;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della "referente Suem 118-Servizio continuità assistenziale ed emergenza territoriale" dell´Azienda sanitaria n. 4 di Cosenza (servizio al quale il ricorrente stesso, in qualità di medico, è assegnato), con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi e le modalità del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste sostenendo, tra l´altro, che la corrispondenza d´ufficio inoltrata alla predetta referente sarebbe "posta in bella mostra sulla scrivania dell´ufficio della stessa, in maniera da poter essere visionata da chiunque vi transitasse".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l´azienda resistente ha risposto, con nota datata 24 novembre 2003 a firma del responsabile dell´Unità operativa complessa "Suem" e del "referente medico 118", sostenendo che:

  • tutte le informazioni relative alla posizione e al conferimento degli incarichi del ricorrente "risultano ben conservate nel Suo fascicolo e che, per gli stessi dati (..) non è richiesto alcun consenso, trattandosi di obblighi derivanti" dall´applicazione di disposizioni normative (d.P.R. n. 270/2000);
  • in ogni caso, ogni osservazione di carattere generale, non rientrante nell´ambito del predetto d.P.R., deve "essere indirizzata ai vertici dell´Azienda Sanitaria, preposti a riceverla".

Il ricorrente ha, poi, presentato due ulteriori memorie, in data 2 dicembre 2003 e 12 dicembre 2003. Con quest´ultima nota il ricorrente (in seguito ad un colloquio avuto con la predetta referente) ha richiesto a quest´Autorità di disporre non luogo a provvedere.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali di un medico effettuato presso un´azienda sanitaria locale.

Alle richieste formulate dall´interessato l´azienda resistente, seppure dopo la presentazione del ricorso, ha fornito direttamente un riscontro del quale il ricorrente stesso, con memoria del 12 dicembre 2003, si è ritenuto soddisfatto.

Ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084505
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso